Bilanci di liquidazione: il nuovo OIC 5 e i nuovi criteri di valutazione

L'Organismo Italiano di Contabilità ha recentemente pubblicato la versione definitiva del nuovo OIC 5 «Bilanci di liquidazione», che sostituisce integralmente la precedente versione del principio e ne ridisegna i criteri di valutazione e gli schemi di bilancio previsti dall'art. 2490 c.c. Il nuovo testo si applica ai bilanci in liquidazione relativi agli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2027, con facoltà di applicazione anticipata già ai bilanci relativi all'esercizio avente inizio dal 1° gennaio 2026 (par. 115, OIC 5).
1. Le ragioni della revisione. La revisione, motivata dall'OIC con gli esiti di indagini empiriche svolte presso gli operatori, nasce dal fatto che la precedente disciplina non trovava piena applicazione nella prassi: la valutazione al valore di realizzo, criterio allora generale, era spesso disattesa quando superiore al valore contabile, per prudenza dei liquidatori, e il fondo per costi e oneri di liquidazione era rilevato solo parzialmente. Le società che hanno già applicato la precedente versione possono comunque continuare a farlo fino al termine della liquidazione in corso (par. 116, OIC 5).
2. Il nuovo criterio generale di valutazione delle attività. Il cambiamento più rilevante riguarda il criterio di valutazione. Il nuovo OIC 5 abbandona il valore di realizzo come criterio ordinario e lo sostituisce con il minore tra il valore netto contabile all'avvio della liquidazione e il valore di realizzazione in liquidazione, cioè la stima del prezzo desumibile dal mercato al netto dei costi diretti di vendita e dismissione (par. 8, OIC 5), che non coincide necessariamente con il valore di mercato.
Il criterio è declinato per ciascuna categoria: attività immateriali e materiali (parr. 41-48), partecipazioni (parr. 49-54) e titoli di debito (parr. 55-58) seguono il medesimo confronto, mentre per i crediti si fa riferimento al valore di presumibile realizzo (parr. 59-61). Per tutte queste poste è abbandonato il criterio del costo ammortizzato e dell'attualizzazione, non più coerenti con una prospettiva in cui rileva l'importo effettivamente realizzabile. Lo stesso vale per i debiti, iscritti al valore di presunta estinzione (parr. 77-80, OIC 5).
3. La deroga: il criterio valutativo alternativo. I paragrafi 86-88 dell'OIC 5 consentono comunque di valutare un'attività al valore di realizzo anche se superiore al valore contabile, al ricorrere congiunto di specifiche condizioni: valore di realizzo significativamente superiore; bene vendibile senza modifiche che ne ritardino la cessione; vendita sostanzialmente certa, con cliente individuato e trattative avanzate; valore di realizzo determinabile in modo attendibile. Le relative rivalutazioni confluiscono nella nuova voce di conto economico A5-ter «Rivalutazioni della procedura liquidatoria» (par. 88, OIC 5), con indicazione in nota integrativa dell'esercizio dell'opzione (par. 102, OIC 5).
4. Il superamento del fondo per costi ed oneri di liquidazione. Il nuovo principio non richiede più di stimare un fondo generale, ma impone di verificare l'eventuale presenza di contratti onerosi secondo l'OIC 31 (parr. 71-76, OIC 5). I costi necessari e funzionali alla procedura - compenso del liquidatore, personale indispensabile, interessi, utenze, locazione della sede - sono rilevati per competenza, perché generano benefici legati alla liquidazione stessa. Diverso è il caso dei costi privi di utilità, quali magazzini inutilizzati o beni non rivendibili, che configurano un contratto oneroso con relativo accantonamento (parr. 75-76, OIC 5).
5. I nuovi schemi di bilancio. Gli schemi sono differenziati a seconda che la società prosegua o meno l'attività durante la liquidazione. Per le società senza continuazione, lo stato patrimoniale (Appendice A, OIC 5) abbandona la distinzione tra attivo circolante e immobilizzato, sostituendola con una classificazione per natura - attività immateriali, materiali, partecipazioni, crediti, rimanenze, disponibilità liquide (parr. 12-13, OIC 5). Le società nei limiti dimensionali degli artt. 2435-bis e 2435-ter c.c. possono adottare lo schema semplificato dell'Appendice E oppure gli schemi ordinari con le relative semplificazioni (par. 23, OIC 5), senza oneri aggiuntivi.
Quando l'attività prosegue, anche parzialmente, restano applicabili gli schemi ordinari (Appendice B, OIC 5), integrati dalla nuova voce E «Attività destinate alla liquidazione», che accoglie gli asset dei rami non in esercizio provvisorio (parr. 26 e 105, OIC 5). Sul conto economico, per entrambe le tipologie sono state introdotte le voci A5-bis «Proventi della procedura liquidatoria», B14-bis «Oneri della procedura liquidatoria» e la già richiamata A5-ter (parr. 14 e 27, OIC 5), per isolare gli effetti della procedura dalla gestione ordinaria.
6. Primo bilancio, bilancio finale e revoca della liquidazione. Nel primo bilancio successivo alla nomina dei liquidatori, le differenze derivanti dai nuovi criteri di valutazione costituiscono un cambiamento di principio contabile e confluiscono nella riserva di patrimonio netto «Rettifiche di liquidazione» (parr. 33-34, OIC 5). Nel bilancio finale, a differenza dei bilanci intermedi, gli eventuali elementi attivi non ancora realizzati sono valutati al valore di realizzazione anche se superiore al valore contabile, dovendo il documento indicare la parte spettante a ciascun socio (par. 96, OIC 5). In caso di revoca della liquidazione (art. 2487-ter c.c.), i criteri di funzionamento ordinari si applicano retroattivamente secondo l'OIC 29, e le relative differenze confluiscono tra gli Utili portati a nuovo (parr. 110-111, OIC 5).
7. Conclusioni e profili operativi. Il nuovo OIC 5 segna un cambio di prospettiva: da strumento prognostico sul capitale ritraibile, il bilancio di liquidazione diventa uno strumento di rendicontazione dell'andamento della procedura. Ne discende un approccio più prudenziale sulle valutazioni, bilanciato dalla semplificazione sugli oneri di liquidazione, dove il fondo generale lascia spazio a una verifica mirata dei soli contratti privi di utilità per la procedura. Resta tuttavia necessaria, nell'applicazione del criterio valutativo alternativo, una verifica rigorosa e caso per caso di tutti i requisiti richiesti, e un'adeguata motivazione in nota integrativa delle variazioni nei criteri di valutazione, come previsto dall'art. 2490, comma 4, c.c.



