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Rimborsi spese analitici e regime forfettario: le risposte delle Direzioni regionali e i profili ancora incerti

10 minuti fa
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Introduzione


La riforma del reddito di lavoro autonomo, attuata con il D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, ha modificato il trattamento fiscale dei rimborsi spese che il professionista addebita al cliente. Per i professionisti in regime ordinario le regole sono ormai definite, mentre resta aperta la questione se valgano anche per chi applica il regime forfettario. Il tema ha assunto rilievo a seguito di alcune risposte a interpello delle Direzioni regionali dell'Agenzia delle Entrate, che vanno però lette con prudenza perché non risultano pubblicate.


Per comprenderne la portata occorre partire dal regime ordinario. Fino al 2024 il rimborso addebitato al cliente era un compenso, ma il professionista poteva dedurre la spesa corrispondente, con effetto neutro sul reddito. Dal 2025 l'art. 54, comma 2, lett. b), del TUIR stabilisce che non concorrono al reddito le somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente al committente. Specularmente, l'art. 54-ter, comma 1, rende non deducibili le medesime spese. L'effetto sul reddito resta quindi neutro, ma il rimborso non transita più tra i compensi. Come emerge dalla relazione illustrativa richiamata dalla risposta a interpello n. 270/2025, ciò evita anche l'applicazione della ritenuta su somme che non incrementano il reddito del professionista.


L'esclusione opera, tuttavia, solo se l'addebito è davvero analitico. Secondo la stessa risposta n. 270/2025, le spese devono essere state effettivamente sostenute in relazione all'incarico, indicate in fattura separatamente dal compenso e comprovate da idonea documentazione. Per questo i rimborsi chilometrici, determinati sulla base di una tariffa, restano imponibili e soggetti a ritenuta. A ciò si aggiungono requisiti di tracciabilità dei pagamenti per alcune spese di trasferta, previsti dall'art. 54, comma 2-bis.


Diverso è il quadro per i contribuenti forfettari, ed è in questo ambito che si pone il problema interpretativo. Il regime forfettario non consente la deduzione analitica dei costi: il reddito imponibile si determina applicando un coefficiente di redditività ai compensi percepiti, ai sensi dell'art. 1, comma 64, della L. 190/2014. Ne discende che, ove il rimborso sia qualificato come compenso, esso concorre alla base su cui opera il coefficiente, pur rappresentando la mera restituzione di una spesa anticipata. Occorre dunque chiedersi se, dal 2025, l'esclusione prevista dall'art. 54 del TUIR operi anche nei confronti dei forfettari.


Sul punto si contrappongono due letture, che partono dallo stesso dato testuale. Il comma 64 della L. 190/2014 fa riferimento ai «ricavi o compensi percepiti», senza definire il compenso e senza richiamare l'art. 54 del TUIR. Da qui la prima lettura ricava che la modifica dell'art. 54 non si applichi ai forfettari, osservando inoltre che la relazione tecnica al D.Lgs. 192/2024 non quantifica effetti finanziari per questi contribuenti, mentre l'esclusione dei rimborsi ridurrebbe la base imponibile. La seconda lettura valorizza invece la medesima assenza di una definizione autonoma: poiché la L. 190/2014 non precisa cosa costituisca compenso, tale nozione andrebbe ricavata dalla disciplina generale del reddito di lavoro autonomo, e se questa esclude i rimborsi analitici l'esclusione varrebbe a prescindere dal regime adottato. Si tratta, va precisato, di un argomento interpretativo e non di un rinvio previsto dalla norma.


In questo contesto sono comparsi articoli specialistici che riferiscono di due recenti risposte a interpello delle Direzioni regionali, entrambe favorevoli alla seconda lettura. La prima, della DRE Lombardia, non risulta pubblicata e se ne ha notizia solo indirettamente: avrebbe escluso i rimborsi analitici dai compensi del forfettario e dalla base del coefficiente. La seconda, la n. 907-239/2026 della DRE Veneto, è riportata da Informazione Fiscale. Secondo il resoconto, l'Agenzia avrebbe confermato che i rimborsi analitici non concorrono ai compensi percepiti e non rilevano neppure per le soglie di 85.000 e 100.000 euro, purché le spese siano documentate e addebitate in fattura in modo analitico e distinto dal compenso, mentre un importo generico o forfettario resterebbe compenso imponibile.


Il peso di questi interventi resta tuttavia limitato. Si tratta di risposte regionali, rese su casi specifici, di cui non è disponibile il testo ufficiale e che si conoscono solo attraverso resoconti di terzi. Peraltro, ad oggi si ravvisa l'assenza di una presa di posizione espressa dell'Agenzia a livello centrale, e non può quindi escludersi che l'orientamento oggi emergente non si consolidi o venga rivisto.


In conclusione, la tesi favorevole ai forfettari appare sostenibile, ma non ancora affidabile come criterio operativo certo.

 
 
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