top of page

Holding e cessione di partecipazioni: quando si paga l'IVA e quando no

11 minuti fa
Tempo di lettura: 3 min


Le holding sembrano rappresentare la forma più utilizzata con cui si organizzano i gruppi, anche di piccole dimensioni: una società che non vende né produce nulla, ma si limita a detenere le quote delle operative, magari fornendo loro qualche servizio. Quando questa società cede una partecipazione, la domanda che si pone è semplice solo in apparenza: quell'incasso sconta l'IVA o ne resta fuori del tutto? La risposta non è un dettaglio tecnico, perché da essa dipende quanta IVA sugli acquisti la holding può detrarre e con che modalità. Ed è su questo punto che l'impostazione europea e quella italiana, pur muovendo dagli stessi principi, finiscono per divergere.


Il principio di partenza condiviso. Per la Corte di giustizia UE una società che si limita a possedere partecipazioni, incassando dividendi, non svolge un'attività economica: non è quindi un soggetto passivo IVA, e le operazioni sulle sue partecipazioni restano fuori dal campo dell'imposta. Le cose cambiano se la holding interferisce nella gestione delle partecipate, offrendo loro servizi amministrativi, finanziari o tecnici dietro corrispettivo: a quel punto diventa soggetto passivo, e la cessione della partecipata che gestisce rientra nell'IVA, sia pure in esenzione. Fin qui, diritto unionale e diritto interno convergono: la Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 5156/2021, ha fatto proprio questo schema, affermando che la cessione di partecipazioni resta fuori campo IVA a meno che non sia svolta per realizzare un'interferenza nella gestione della società ceduta, o non ne costituisca comunque il prolungamento diretto e necessario dell'attività.


Il problema della holding "mista". La complicazione nasce quando la holding interferisce solo rispetto ad alcune partecipate, mentre per altre si limita ad una mera gestione d’investimento. La Corte di giustizia UE, occupandosi del diritto a detrazione (sentenza Marle Participations, 2018), ha ammesso che in questi casi la stessa società possa avere, per così dire, due anime: una economica, per le partecipate gestite, e una non economica, per quelle semplicemente detenute. L'IVA sugli acquisti generali andrebbe quindi ripartita tra le due sfere con un criterio oggettivo. Se si applica lo stesso ragionamento alla cessione, la conseguenza naturale sarebbe che la vendita della partecipata gestita sconta l'IVA (in esenzione), mentre quella della partecipata staticamente detenuta ne resta fuori.


In Italia la soggettività "a metà" non convince. La prassi interpretativa italiana sembra invece resistere a questa scomposizione. Una volta che la società è titolare di partita IVA e svolge, anche solo in parte, un'attività rilevante ai fini dell'imposta, tende a essere considerata soggetto passivo a tutto tondo: ogni sua operazione, cessione di partecipazioni compresa, rientra quindi nel campo dell'IVA, raramente fuori campo. Muovendo da tale attrazione automatica nel perimetro soggettivo IVA, la cessione resta in ogni caso esente ai sensi dell'art. 10, n. 4, del DPR 633/1972, ma la questione si sposta sull’impatto o meno ai fini del pro rata di detrazione secondo l'art. 19-bis dello stesso decreto.


Per rispondere occorre verificare se ricorre una delle tre condizioni che tengono l'operazione fuori dal pro rata.


La prima è l'occasionalità: se la holding cede partecipazioni solo saltuariamente, l'operazione non incide, almeno in linea teorica, sulla percentuale forfettaria di detrazione. Non esiste, tuttavia, una soglia numerica fissa; la giurisprudenza di merito ha valorizzato, caso per caso e su base fattuale, il numero delle cessioni nell'anno e l'entità dei corrispettivi, senza tuttavia individuare una regola astrattamente generica.


La seconda è l'estraneità all'attività propria: per l'amministrazione finanziaria è "attività propria" solo quella per cui la società è conosciuta sul mercato, a prescindere dalle risultanze formali. In tal senso, una partecipata detenuta puramente a scopo di investimento risulterebbe estranea all’attività propria, mentre la detenzione di una partecipazione strategica (in quanto per esempio affine al proprio settore di attività operativa) risulterebbe attratta nell’attività tipica della partecipante ab origine.


La terza è l'accessorietà rispetto alle operazioni imponibili: tale requisito è stato interpretato dalla giurisprudenza unionale valorizzando se il complesso di attività legate alla società partecipata assorba una struttura dedicata e costi significativi, nel qual caso rileva ai fini del pro rata, oppure se rappresenta un impiego marginale di risorse, nel qual caso resta accessoria e irrilevante. La Corte di giustizia europea ha, però, altresì chiarito che un'operazione non può mai dirsi accessoria se costituisce il prolungamento diretto, permanente e necessario dell'attività d'impresa: dove la cessione di partecipazioni è, di fatto, il modo in cui la holding realizza il proprio oggetto, l'accessorietà è esclusa in partenza.


Conclusione. Per prudenza, in Italia è bene limitare il fuori campo IVA alle ipotesi davvero eccezionali: il caso di scuola è la holding meramente statica, che detiene solo partecipazioni a cui non fattura alcuna operazione attiva. In tutti gli altri casi conviene trattare la cessione come esente e spostare l'attenzione sul pro rata, indagando attentamente numero e frequenza delle cessioni, assenza di una struttura dedicata, estraneità della partecipata ceduta all'attività per cui la società è conosciuta sul mercato. È su questi elementi, più che sulla qualificazione teorica della soggettività passiva, che si gioca in concreto la partita della detrazione IVA.

 
 
bottom of page