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Tassazione strumenti finanziari – Seconda parte

1 giorno fa
Tempo di lettura: 6 min

Premessa

Questo articolo è il secondo di una serie dedicata alla tassazione degli investimenti finanziari delle persone fisiche. Nella prima parte abbiamo introdotto la distinzione fondamentale tra redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria, oltre al quadro riassuntivo delle aliquote applicabili ai principali strumenti finanziari.

In questo secondo contributo ci occupiamo dei tre regimi fiscali - dichiarativo, amministrato e gestito - attraverso i quali le persone fisiche dichiarano e assolvono le imposte sui redditi finanziari, analizzandone il funzionamento, i vantaggi e gli svantaggi e mettendoli a confronto. Le modalità di compensazione tra plusvalenze e minusvalenze sono qui illustrate per come operano nei singoli regimi, mentre la trattazione generale dell'istituto, insieme agli approfondimenti sulla tassazione degli ETF armonizzati e delle cripto-attività, sarà oggetto dei prossimi articoli della serie.


I tre regimi fiscali: dichiarativo, amministrato e gestito

Le plusvalenze e le minusvalenze su strumenti finanziari (redditi diversi di natura finanziaria) possono essere gestite secondo tre diversi regimi fiscali, disciplinati dagli artt. 5, 6 e 7 del D.lgs. 461/1997.


Regime dichiarativo (art. 5 D.lgs. 461/97)

È il regime ordinario, applicabile automaticamente in assenza di opzione per gli altri due. In questo regime il contribuente è responsabile in prima persona di tutti gli adempimenti fiscali, in quanto tenuto personalmente a indicare nella dichiarazione dei redditi i guadagni ottenuti dalle attività finanziarie, assolvendo le relative imposte.

Il regime dichiarativo è obbligatorio per le operazioni effettuate mediante broker esteri che non operano come sostituto di imposta ai fini fiscali italiani e per gli strumenti finanziari non gestibili mediante il regime amministrato (ad es. derivati complessi non standardizzati, OICR e ETF non armonizzati, i cui proventi, come visto nella prima parte, concorrono al reddito complessivo ai fini IRPEF e non scontano l'imposta sostitutiva).


Come funziona

Il contribuente riporta nella propria dichiarazione annuale dei redditi tutte le operazioni finanziarie dell'anno (plusvalenze, minusvalenze e altri redditi diversi). Per i redditi di capitale, come i dividendi esteri percepiti senza l'intervento di un intermediario residente, si rinvia alla prima parte. L'imposta sostitutiva del 26% viene calcolata autonomamente e versata entro le scadenze fiscali ordinarie. Per le aliquote applicabili ai singoli strumenti si rinvia alla tabella riportata nella prima parte di questa serie.


Vantaggi

  • Possibilità di compensare plusvalenze e minusvalenze derivanti da strumenti finanziari detenuti in regime dichiarativo;

  • Massima flessibilità nella gestione del portafoglio, anche con broker esteri;

  • Utilizzo in compensazione di minusvalenze derivanti da titoli e strumenti finanziari non includibili nel regime amministrato;

  • Liquidità: l'imposta viene versata nell'anno successivo a quello di realizzo.

Svantaggi

  • Complessità degli adempimenti: necessario raccogliere la documentazione da tutti gli intermediari e procedere al calcolo dell'imposta;

  • Costi aggiuntivi: spesso è necessario ricorrere ad un professionista per la compilazione, con relativi oneri;

  • Obbligo di compilare il quadro RW per il monitoraggio delle attività finanziarie detenute all'estero.


Regime del risparmio amministrato (art. 6 D.lgs. 461/97)

È il regime più diffuso tra gli investitori retail italiani. Il contribuente che opta per questo regime fa applicare dall'intermediario l'imposta sostitutiva su ciascuna plusvalenza o altro reddito diverso realizzato, a condizione che i titoli, le quote o i certificati siano in custodia o in amministrazione presso banche, SIM o altri soggetti abilitati; l'imposta dovuta è calcolata e liquidata da questi ultimi su ciascuna plusvalenza o provento percepito dal contribuente.

In caso di cessazione del rapporto presso un intermediario, le eventuali minusvalenze ancora non utilizzate in compensazione possono essere riportate in regime dichiarativo ovvero presso un altro intermediario a fronte del rilascio da parte del primo di una certificazione che attesti le minusvalenze non utilizzate.


Come funziona

L'opzione per il regime amministrato si esercita con comunicazione scritta all'intermediario al momento dell'apertura del deposito titoli (dossier). Per i rapporti già in essere, l'opzione deve essere comunicata prima dell'inizio del periodo d'imposta. L'imposta è calcolata e versata dall'intermediario operazione per operazione, in base al principio di realizzo: l'imposta scatta nel momento in cui si realizza la plusvalenza ovvero si percepisce un provento da capitale (data di valuta/regolamento dell'operazione). Per i soggetti non residenti e per le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso o rimborso di quote o azioni di OICR, l'imposta sostitutiva è applicata dagli intermediari anche in mancanza di opzione, salva la facoltà del contribuente di rinunciare a tale regime con effetto dalla prima operazione successiva (art. 6, co. 2, D.lgs. 461/97).

Per il calcolo della plusvalenza, il costo/valore di acquisto è assunto pari al valore medio ponderato.


Vantaggi

  • Semplicità: l'intermediario svolge il ruolo di sostituto d'imposta, esonerando il cliente da qualsiasi adempimento dichiarativo per i redditi soggetti al regime;

  • Esonero dal quadro RW (monitoraggio fiscale) per le attività detenute presso l'intermediario;

  • Le minusvalenze realizzate vengono automaticamente compensate con le plusvalenze successive nell'ambito dello stesso rapporto.

Svantaggi

  • La compensazione è limitata al medesimo rapporto (dossier) presso l'intermediario (art. 6, co. 5): non è possibile compensare automaticamente tra rapporti presso banche o SIM diverse;

  • La compensazione delle minusvalenze può avvenire solo con le plusvalenze realizzate successivamente.


Regime del risparmio gestito (art. 7 D.lgs. 461/97)

È il regime applicabile alle gestioni patrimoniali individuali (GPM), dove il cliente conferisce a un gestore professionale (SGR, SIM, banca) il mandato a gestire il patrimonio. È il regime fiscalmente più vantaggioso per alcune categorie di investitori.

In caso di cessazione del rapporto presso un gestore, l'eventuale risultato negativo della gestione non ancora utilizzato può essere computato in regime dichiarativo, ovvero nell'ambito di altri rapporti di risparmio amministrato o di gestione intestati al contribuente, a fronte del rilascio da parte del gestore di una certificazione che attesti l'importo utilizzabile.


Come funziona

A differenza degli altri due regimi, la tassazione avviene in base al principio di maturazione: l'imposta sostitutiva del 26% è applicata sul risultato netto complessivo maturato nell'anno solare, determinato come differenza tra il valore del patrimonio al 31 dicembre e il valore al 1° gennaio, al netto dei conferimenti e al lordo dei prelievi, deducendo le commissioni di gestione.

Il risultato della gestione include sia i redditi diversi (plusvalenze) sia i redditi di capitale (cedole, dividendi, proventi da fondi) imputati al patrimonio, indipendentemente dalla loro effettiva percezione. L'imposta è calcolata e versata dall'intermediario gestore. I redditi derivanti da titoli di Stato e dagli altri titoli equiparati (art. 31 DPR 601/73) sono computati nella misura del 48,08% del loro ammontare, con una tassazione effettiva del 12,50% (art. 7, co. 4, D.lgs. 461/97; cfr. anche la tabella delle aliquote riportata nella prima parte).


Il vantaggio esclusivo: compensazione redditi di capitale e redditi diversi

Il regime gestito è l'unico che consente la compensazione tra redditi di capitale e redditi diversi all'interno del medesimo patrimonio gestito.

Ciò significa che, in questo regime, la cedola di un'obbligazione (reddito di capitale) può essere compensata con una minusvalenza su azioni (reddito diverso), riducendo l'imponibile complessivo. Negli altri due regimi questo non è possibile. Si tratta dell'eccezione alla regola generale, richiamata nella prima parte di questa serie, secondo cui tra redditi di capitale e redditi diversi non è ammessa alcuna compensazione.


Risultato negativo di gestione

Se al termine dell'anno solare il risultato netto della gestione è negativo, tale perdita è riportata a nuovo e dedotta dai risultati positivi degli anni successivi, entro il limite di quattro periodi d'imposta. La disciplina generale del riporto delle minusvalenze sarà approfondita in un successivo articolo di questa serie.


Vantaggi

  • Unico regime che consente la compensazione tra redditi di capitale e redditi diversi;

  • Tassazione sul risultato netto maturato: l'imposta tiene conto anche delle spese di gestione, riducendo la base imponibile;

  • Esonero totale da adempimenti dichiarativi e dal monitoraggio fiscale;

  • Il riporto delle perdite non necessita di evidenza in dichiarazione dei redditi.


Svantaggi

  • Non è possibile importare nel regime gestito le minusvalenze maturate in regime dichiarativo o amministrato;

  • L'imposta colpisce anche i redditi maturati ma non ancora realizzati, senza possibilità di differirne la tassazione;

  • L'opzione è irrevocabile per l'anno in corso e può essere revocata solo entro il 31 dicembre con effetto dall'anno successivo;

  • Richiede la delega totale della gestione a un professionista: non adatto a chi vuole mantenere il controllo diretto sulle singole scelte di investimento;

  • Il conferimento di titoli nella gestione si considera cessione a titolo oneroso, con possibile tassazione immediata delle plusvalenze latenti.


Conti correnti e depositi in valuta estera

Ai sensi dell'art. 67, co. 1, lett. c-ter) TUIR, le plusvalenze derivanti dalla cessione o dal prelievo dal deposito o conto corrente di valute estere sono da considerarsi quali redditi diversi.

Queste plusvalenze non possono transitare tramite il regime amministrato (art. 6, co. 1, D.lgs. 461/97, che esclude le plusvalenze relative a depositi in valuta) e vanno quindi dichiarate e tassate mediante il regime dichiarativo.

Le operazioni sopraccitate concorrono a formare il reddito solo se la giacenza dei conti correnti e dei depositi complessivamente detenuti presso tutti gli intermediari, calcolata al cambio vigente all'inizio del periodo d'imposta, supera euro 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo di imposta considerato (art. 67, co. 1-ter, TUIR).


Tabella comparativa dei tre regimi


 
 
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