Auto aziendale o personale: cosa conviene davvero?

Nella gestione di un’autovettura aziendale, la decisione preliminare riguarda il regime fiscale più coerente con l’utilizzo effettivo del veicolo. Il medesimo mezzo può infatti ricevere un trattamento sensibilmente diverso a seconda che sia impiegato esclusivamente nell’attività, destinato anche a finalità private, assegnato a un dipendente o a un amministratore, oppure mantenuto nella sfera personale. Considerata la particolare rigidità della disciplina italiana in materia, una scelta non ponderata conduce spesso a perseguire un beneficio che, nei fatti, si rivela marginale.
Le auto strumentali
Il regime più favorevole è riservato ai veicoli esclusivamente strumentali, ossia quelli in assenza dei quali l’attività non potrebbe essere esercitata, come le autovetture delle imprese di noleggio e delle scuole guida, nonché ai veicoli adibiti a uso pubblico, quali i taxi. Per tali mezzi i costi sono integralmente deducibili, senza limiti di valore, e l’IVA è interamente detraibile. Si tratta tuttavia di una categoria circoscritta: l’Agenzia delle Entrate, ad esempio, esclude la strumentalità dell’auto utilizzata da un’impresa commerciale per le visite ai clienti.
Le auto aziendali a uso promiscuo
Tutte le altre autovetture intestate all’impresa, che rappresentano la generalità dei casi, rientrano nel regime di deducibilità limitata, previsto per i veicoli destinati tanto all’attività quanto all’uso privato. Per il costo di acquisto la deduzione si determina in due fasi: in primo luogo il prezzo del veicolo assume rilevanza fiscale solo fino a 18.075,99 euro, anche qualora il costo effettivo sia superiore; in secondo luogo, su tale importo è deducibile soltanto il 20%. Ne consegue che, indipendentemente dal prezzo pagato, la deduzione complessiva relativa all’acquisto non può eccedere 3.615,20 euro, ripartiti lungo il periodo di ammortamento. Le spese di gestione, quali carburante, manutenzione e assicurazione, non sono soggette ad alcun tetto, ma restano deducibili nella stessa misura del 20%, mentre l’IVA è detraibile al 40%. Un regime più favorevole è previsto per agenti e rappresentanti di commercio, che deducono l’80% dei costi entro un limite di 25.822,84 euro e detraggono integralmente l’IVA.
L’auto assegnata al dipendente
La situazione muta qualora l’autovettura sia assegnata in uso promiscuo a un dipendente per la maggior parte del periodo d’imposta. In tal caso l’impresa deduce il 70% di tutti i costi sostenuti, senza applicare il limite di 18.075,99 euro, sicché anche un veicolo di valore elevato risulta deducibile in misura significativa. A fronte di tale vantaggio, l’utilizzo privato costituisce per il dipendente un reddito in natura (il cosiddetto fringe benefit), determinato in via forfettaria sulla base delle tabelle ACI e di una percentuale che varia in funzione dell’alimentazione: 10% per i veicoli elettrici, 20% per gli ibridi plug-in e 50% per tutti gli altri. Su tale importo il dipendente è soggetto a IRPEF e contributi, mentre l’azienda versa la contribuzione a proprio carico. A decorrere dal 2026, il decreto Omnibus ha inoltre introdotto una maggiorazione del 50% a partire dal sesto anno successivo all’immatricolazione e del 5% in presenza di optional non ricompresi nelle tabelle ACI, novità già illustrate in un precedente articolo; per i veicoli assegnati tra il 2020 e il 2025 continua invece ad applicarsi, in via transitoria, il previgente criterio basato sulle emissioni di CO2.
L’auto assegnata all’amministratore
La deduzione del 70% è riservata ai veicoli concessi ai dipendenti e non trova pertanto applicazione nel caso di assegnazione in uso promiscuo a un amministratore. Se quest’ultimo non opera in regime di partita IVA, il fringe benefit si determina secondo i medesimi criteri previsti per i dipendenti, mentre i costi del veicolo devono essere distinti in due componenti. La quota corrispondente al fringe benefit, tassato in capo all’amministratore, costituisce per la società un compenso ed è integralmente deducibile; la parte eccedente segue invece le regole ordinarie delle auto aziendali, con deduzione al 20% e limite di 18.075,99 euro sul costo di acquisto. L’assegnazione deve risultare da un atto formale, di norma una delibera dell’assemblea o del consiglio di amministrazione.
L’auto personale con rimborso chilometrico
Qualora il veicolo rimanga di proprietà personale, l’alternativa è rappresentata dal rimborso chilometrico, riconoscibile a dipendenti, collaboratori e amministratori che utilizzino il proprio mezzo per trasferte al di fuori del comune in cui ha sede l’attività. Il rimborso è determinato moltiplicando i chilometri percorsi per il costo chilometrico indicato dalle tabelle ACI per il modello utilizzato, non costituisce reddito per il percettore ed è deducibile per l’impresa. Un limite opera soltanto per i veicoli di maggiore potenza, poiché la deduzione è ammessa entro il costo di un’autovettura di 17 cavalli fiscali (20 se a gasolio), intendendosi per cavalli fiscali la potenza determinata in base alla cilindrata e indicata sulla carta di circolazione. Ciascuna trasferta deve tuttavia essere documentata con data, destinazione, motivazione e chilometri percorsi, in difetto dei quali il rimborso concorre alla formazione del reddito; tale strumento, inoltre, non è utilizzabile dal titolare di un’impresa individuale.
Acquisto, leasing o noleggio
Individuato il regime fiscale, occorre definire la modalità di acquisizione del veicolo. Con l’acquisto la società deduce il costo mediante l’ammortamento, pari al 25% annuo, senza sostenere oneri finanziari ma con un impatto immediato sulla liquidità. Il leasing consente invece di corrispondere canoni periodici, spesso preceduti da un maxicanone, con facoltà di riscatto alla scadenza: i canoni sono deducibili secondo le medesime percentuali, ma la deduzione deve essere ripartita su un periodo non inferiore a quattro anni e il limite di 18.075,99 euro si applica al costo sostenuto dalla società di leasing. Il noleggio a lungo termine, che di norma include manutenzione e assicurazione, prevede infine un limite annuo di 3.615,20 euro sul canone, salvo che il veicolo sia strumentale o assegnato a un dipendente. In tutte e tre le ipotesi, pertanto, la differenza attiene più al profilo finanziario che a quello fiscale.
Quale soluzione scegliere
Non esiste una soluzione valida in ogni circostanza, ma è possibile formulare alcune indicazioni di carattere generale. Per l’autovettura utilizzata anche privatamente dal titolare o dai soci, un rimborso chilometrico adeguatamente documentato risulta spesso più efficiente dell’intestazione all’impresa, mentre l’assegnazione ai dipendenti è opportuna quando il veicolo costituisce un effettivo elemento della politica retributiva, in particolare se elettrico o ibrido plug-in. In ogni caso, la valutazione non dovrebbe fondarsi sull’entità dei costi deducibili, bensì sul costo effettivo del veicolo al netto delle imposte, considerando che la deduzione di 1.000 euro comporta per una società un risparmio di soli 240 euro di IRES.



