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Bonus assunzioni 2026: la guida completa per le imprese

3 giorni fa
Tempo di lettura: 8 min

Nel corso del 2026 il quadro degli incentivi contributivi per le assunzioni si è arricchito di diverse misure, distinte per finalità, requisiti e durata: un numero di bonus tale da generare, comprensibilmente, qualche incertezza tra le imprese su quale misura si applichi a quale assunzione. Ne è una dimostrazione la vicenda del termine del 30 settembre 2026, diffuso nelle scorse settimane da molte fonti e talvolta presentato, impropriamente, come una scadenza generale: si tratta in realtà di un termine relativo soltanto ai vecchi bonus Giovani e Donne del biennio 2024-2025, non applicabile, altresì, ai bonus 2026 trattati in questo articolo. Proprio per orientarsi con chiarezza in questo panorama, di seguito riepiloghiamo alcune delle misure attualmente più rilevanti per le assunzioni 2026 e i relativi requisiti, offrendo in chiusura una tabella di sintesi con le scadenze principali.

Segnaliamo, inoltre, che l'8 settembre 2026 è stato firmato il decreto attuativo dell'incentivo per la conciliazione tra famiglia e lavoro, illustrato più avanti, che ne definisce le regole operative in attesa delle istruzioni INPS.


Bonus Giovani 2026

Il Bonus Giovani 2026 (art. 2, D.L. 62/2026) riconosce ai datori di lavoro privati l'esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a proprio carico (esclusi i premi e contributi INAIL), per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, di lavoratori che non abbiano compiuto 35 anni (fino a 34 anni e 364 giorni) alla data dell'assunzione. Sono esclusi dal beneficio il lavoro domestico e l'apprendistato; restano fuori anche il lavoro intermittente/a chiamata e le prestazioni di lavoro occasionale, in quanto incompatibili con la finalità della misura.


Le categorie di lavoratori beneficiari e la durata dell'esonero

Sono previste tre categorie di lavoratori, con requisiti e durata del beneficio differenziati:

  • Lavoratori privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi ("molto svantaggiati"): esonero fino a 500 €/mese, per una durata massima di 24 mesi.

  • Lavoratori privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 12 mesi, che appartengano inoltre a una delle categorie di "lavoratore svantaggiato" individuate dal Regolamento (UE) 651/2014 (trattasi in particolare di lavoratori privi di diploma o qualifica professionale; persone sole con carichi familiari; occupati in professioni con forte disparità di genere; appartenenti a una minoranza etnica con necessità di formazione): esonero fino a 500 €/mese, per una durata massima di 24 mesi.

  • Lavoratori appartenenti a una delle medesime categorie di "lavoratore svantaggiato" sopra richiamate senza necessità di un periodo minimo di disoccupazione: esonero fino a 500 €/mese, ma per una durata massima ridotta a 12 mesi.

Per le assunzioni effettuate in una sede o unità produttiva ubicata nella ZES unica per il Mezzogiorno, l'importo massimo dell'esonero sale a 650 €/mese, restando ferma la medesima durata (24 o 12 mesi) in base alla categoria di appartenenza del lavoratore.


Il requisito dell'incremento occupazionale netto

L'esonero spetta a condizione che l'assunzione determini un incremento occupazionale netto della forza lavoro, calcolato in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.), confrontando il numero di lavoratori occupati nel mese di riferimento con la media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti (per i contratti a tempo parziale il calcolo è ponderato in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario a tempo pieno).


Altre condizioni

  • Il datore di lavoro non deve aver proceduto, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o collettivi nella stessa unità produttiva, né deve procedervi nei 6 mesi successivi nei confronti del lavoratore assunto o di altro lavoratore con la stessa qualifica (pena la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito).

  • Va garantito un trattamento economico non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentativi.

  • Si noti che non è richiesto, invece, il requisito di prima assunzione a tempo indeterminato del lavoratore. Pertanto, il beneficio può essere fruito anche nel caso di lavoratore già precedentemente assunto con contratto a tempo indeterminato.


Come presentare la domanda

  • La domanda si presenta esclusivamente in via telematica, con SPID, CIE o CNS, sul sito INPS, nella sezione "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Bonus giovani 2026", e può riguardare sia rapporti già instaurati sia rapporti non ancora instaurati.

  • La procedura è attiva dall'11 giugno 2026 (Messaggio INPS n. 1966/2026); non è prevista, ad oggi, una scadenza per la presentazione della domanda.

  • Gli arretrati maturati per i mesi da gennaio a giugno 2026 sono recuperabili esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di luglio, agosto e settembre 2026: decorsa questa finestra, il recupero non è più possibile con le ordinarie modalità di conguaglio.


Bonus Donne 2026

Il Bonus Donne 2026 (art. 1, D.L. 62/2026) segue l’impostazione del Bonus Giovani 2026: esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali datoriali (esclusi i premi e contributi INAIL), per le assunzioni a tempo indeterminato di donne di qualsiasi età, effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026. Restano esclusi il lavoro domestico e l'apprendistato, oltre - per la stessa ratio della misura - il lavoro intermittente/a chiamata e le prestazioni lavorative di natura occasionale.


Le categorie di lavoratrici beneficiarie e la durata dell'esonero

  • Lavoratrici prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi ("molto svantaggiate"): esonero fino a 650 €/mese, per 24 mesi.

  • Lavoratrici prive di impiego da almeno 12 mesi, appartenenti a una delle categorie di "lavoratrice svantaggiata" del Regolamento (UE) 651/2014: esonero fino a 650 €/mese, per 24 mesi.

  • Lavoratrici appartenenti a una delle categorie di "lavoratrice svantaggiata" del medesimo Regolamento, senza requisito minimo di disoccupazione: esonero fino a 650 €/mese, ma per una durata massima ridotta a 12 mesi.

Per le lavoratrici residenti nella ZES unica per il Mezzogiorno, l'importo massimo sale a 800 €/mese.

Anche per il Bonus Donne l'esonero è subordinato al medesimo requisito dell'incremento occupazionale netto illustrato per il Bonus Giovani, al rispetto del trattamento economico minimo dei CCNL di riferimento e delle medesime condizioni generali in materia di divieto di licenziamenti nei 6 mesi precedenti e successivi. Anche per questo bonus, il beneficio può essere fruito anche nel caso di lavoratrice già precedentemente assunta con contratto a tempo indeterminato.


Come presentare la domanda

  • La domanda si presenta esclusivamente in via telematica sul sito INPS, nella sezione "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Bonus donne 2026", con le stesse modalità previste per il Bonus Giovani.

  • La procedura è attiva dall'11 giugno 2026 (Messaggio INPS n. 1970/2026); non è prevista, ad oggi, una scadenza per la presentazione della domanda.

  • Gli arretrati da gennaio a giugno 2026 seguono la stessa finestra di recupero del Bonus Giovani: recupero nell’ambito dei flussi Uniemens di luglio, agosto e settembre 2026.


Incentivo alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro

L'incentivo alla stabilizzazione (art. 4, D.L. 62/2026) riguarda non le nuove assunzioni, ma le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti già a termine: spetta per le trasformazioni effettuate dal 1° agosto al 31 dicembre 2026, senza soluzione di continuità, di contratti a tempo determinato instaurati entro il 30 aprile 2026, riguardanti giovani che, alla data della trasformazione, non abbiano compiuto 35 anni e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato nel corso dell'intera vita lavorativa. Il beneficio riguarda operai, impiegati e quadri, con esclusione dei dirigenti, ed è pari all'esonero dal versamento del 100% dei contributi datoriali (esclusi i premi INAIL), fino a 500 €/mese, per un periodo massimo di 24 mesi.


Condizioni

  • Non sono incentivabili le nuove assunzioni a tempo determinato o indeterminato, ma solo le trasformazioni di rapporti a termine già in essere entro il 30 aprile 2026.

  • Il lavoratore non deve essere mai stato occupato a tempo indeterminato in precedenza; i periodi di apprendistato o di lavoro intermittente svolti in precedenza non sono, invece, ostativi.

  • Anche in questo caso è richiesto l'incremento occupazionale netto (con le medesime regole già illustrate per il Bonus Giovani) e il rispetto del divieto di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo nei 6 mesi precedenti e successivi nella stessa unità produttiva.

  • Nonostante l'art. 4, comma 5, del DL 62/2026 subordini formalmente l'efficacia dell'incentivo alla stabilizzazione all'autorizzazione della Commissione UE, la circolare INPS n. 72/2026 ha ritenuto la misura già operativa dal 1° agosto 2026, qualificandola come intervento non soggetto a notifica come aiuto di Stato. Resta quindi un margine di incertezza, poiché tale lettura si discosta dal testo letterale della norma e non risulta ad oggi confermata da una posizione ufficiale della Commissione europea.


Come presentare la domanda

  • La procedura telematica è operativa presso il portale INPS dal 29 luglio 2026 (Messaggio INPS n. 2518/2026) e la domanda va presentata in occasione di ciascuna trasformazione, senza scadenza fissa.

  • Gli arretrati maturati dal mese di agosto 2026 sono recuperabili esclusivamente nei flussi Uniemens di agosto, settembre e ottobre 2026 (per il settore agricolo, esclusivamente nel flusso di competenza di ottobre 2026).


Esonero per le madri di almeno tre figli

Distinto dal decreto Lavoro, ma altrettanto rilevante, è l'esonero contributivo per le madri di almeno tre figli minori, introdotto dalla legge di bilancio 2026 (art. 1, commi 210-213, L. 199/2025). Spetta ai datori di lavoro privati che assumono, dal 1° gennaio 2026, donne madri di almeno tre figli di età inferiore a 18 anni, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; sono esclusi il lavoro domestico e l'apprendistato. L'esonero è pari al 100% dei contributi datoriali (esclusi i premi INAIL), nel limite massimo di 8.000 €/anno, pari a 666,66 €/mese.

  • La misura riguarda sia le assunzioni a tempo determinato (anche in somministrazione) sia quelle a tempo indeterminato, oltre alle trasformazioni di un rapporto a termine già agevolato.

  • La durata dell'esonero varia in base alla tipologia contrattuale: 24 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato; 12 mesi per le assunzioni a tempo determinato, estesi a 18 mesi complessivi in caso di trasformazione del rapporto a termine in indeterminato.

  • Il possesso del requisito (almeno tre figli under 18) va verificato al momento dell'assunzione, senza che rilevino eventi successivi come il compimento della maggiore età di un figlio.


Come presentare la domanda

  • La domanda si presenta in qualsiasi momento tramite l'apposito modulo telematico "ELM3" sul Portale delle Agevolazioni dell'INPS, senza scadenza fissa.

  • Per i mesi arretrati da gennaio a luglio 2026, il recupero può essere effettuato esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di agosto, settembre e ottobre 2026 (nel settore agricolo, esclusivamente nel flusso di ottobre 2026).


Conciliazione famiglia-lavoro

La misura più recente riguarda la conciliazione tra famiglia e lavoro (art. 6, D.L. 62/2026), in vigore dal 28 giugno 2026 per il triennio 2026-2028: alle aziende in possesso della certificazione per la conciliazione famiglia-lavoro (UNI/PdR 192:2026), spetta un esonero contributivo fino all'1% dei contributi previdenziali datoriali, nel limite di 50.000 € annui per azienda. L'8 settembre 2026 è stato firmato il decreto ministeriale attuativo, che disciplina il conseguimento e la validità delle certificazioni, i criteri di concessione dell'esonero e le modalità di presentazione delle domande.


Come presentare la domanda

  • La domanda andrà presentata esclusivamente in via telematica all'INPS, a cura del legale rappresentante, di un delegato o di un intermediario abilitato.

  • La procedura non è però ancora concretamente attivabile, poiché mancano le istruzioni operative dell'INPS: conviene quindi tenersi pronti a muoversi non appena la procedura sarà attiva.


Una misura da non confondere: il vecchio Bonus Giovani e Donne 2024-2025

Come anticipato in apertura, il termine del 30 settembre 2026 di cui si è parlato molto nelle ultime settimane riguarda il Bonus Giovani e il Bonus Donne del biennio 2024-2025 (D.L. 60/2024, il c.d. Decreto Coesione), relativi alle assunzioni e trasformazioni effettuate tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025: decorso tale termine, l'INPS non accetterà più nuove domande per questo periodo ormai concluso. Si tratta, pertanto, di una misura che non impatta la fruizione dei bonus 2026 illustrati in questo articolo.


Restiamo a disposizione per verificare, caso per caso, la sussistenza dei requisiti e per predisporre le domande e il recupero degli arretrati entro le finestre sopra indicate.


Riepilogo principali requisiti Bonus Assunzioni 2026
Riepilogo principali requisiti Bonus Assunzioni 2026

 
 
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