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Riporto delle perdite fiscali: nuove regole, operazioni infragruppo e recenti chiarimenti

13 minuti fa
Tempo di lettura: 3 min

La disciplina del riporto delle perdite fiscali è stata oggetto di una significativa revisione, con l’obiettivo di rendere più omogenee le regole applicabili nei trasferimenti di controllo e nelle operazioni straordinarie, preservandone al tempo stesso la funzione antielusiva rispetto al cosiddetto commercio delle bare fiscali.


Le regole di base

In via ordinaria, l’art. 84 TUIR consente il riporto delle perdite senza limiti temporali, con possibilità di utilizzarle entro l’80% del reddito imponibile di ciascun periodo. Le perdite dei primi tre periodi d’imposta, se riferite a una nuova attività produttiva, possono invece essere utilizzate integralmente.

Limiti specifici intervengono quando si verificano situazioni potenzialmente idonee a trasferire posizioni fiscali da un soggetto economico a un altro. In particolare si tratta dei cosiddetti test di vitalità e test del patrimonio netto che si applicano:

  • nel caso in cui il controllo di diritto nel soggetto che riporta le perdite sia trasferito e a ciò si accompagni una modifica dell’attività principale effettivamente esercitata (nella fattispecie di cui all’art. 84, comma 3);

  • nel caso di fusioni, scissioni e conferimenti d’azienda (ex art. 172, 173 e 176 TUIR) al ricorrere delle specifiche condizioni, impattando, oltre che il mantenimento delle perdite fiscali, anche le altre posizioni riportabili, tra cui le eccedenze di interessi passivi.

È nell’ambito di questo perimetro normativo di limitazioni che intervengono le nuove regole recentemente introdotte.


Cambio di attività: conta quella effettivamente esercitata

Con riferimento al limite di cui all’art. 84, comma 3 la riforma ha meglio puntualizzato nel testo normativo cosa debba intendersi per cambio di attività.

Fermo restando che:

  1. per attività principale deve intendersi l'attività che sulla base di riscontri fattuali risulti quantitativamente superiore, prescindendo dalle risultanze formali (quali lo statuto e il codice ateco);

  2. i periodi d’imposta da monitorare, oltre a quello in cui avviene il trasferimento del controllo, sono i due precedenti e i due successivi;

la riforma ha chiarito che sussiste in ogni caso modifica dell’attività ove si realizzi il cambio del settore/comparto merceologico di riferimento o in caso di acquisto di azienda/ramo d’azienda. Appare, quindi, potenzialmente superato il criterio di prevalenza dei ricavi, come sostenuto dall’Agenzia delle Entrate nella Circ. 320/1997, il quale potrebbe al più ricoprire valore residuale. Analogamente, il legislatore ha ristretto il perimetro nel caso di affitto d’azienda, fattispecie invero considerata al di fuori del concetto di “modifica di attività” nell’ambito dell’interpello n. 214/2022.  

Sul punto è, quindi, auspicabile una posizione interpretativa da parte dell’Agenzia delle Entrate, alla luce del rinnovato testo normativo.   


Le perdite nelle operazioni infragruppo

L’art. 177-ter TUIR ha introdotto la disapplicazione dei limiti al riporto delle perdite previsti dagli artt. 84, 172, 173 e 176 TUIR per le operazioni straordinarie realizzate all’interno dello stesso gruppo.

In particolare, il D.M. 27 giugno 2025 ha chiarito che:

·         il predetto limite si applica solo per le perdite realizzate a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024;

·         per “gruppo” deve intendersi l’insieme delle società tra le quali sussiste un rapporto di controllo e delle società soggette alla medesima controllante, a far data dal 1° giorno del periodo d’imposta cui si riferiscono le perdite;

·         le perdite pregresse al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024 (o le perdite della società che entra a far parte del gruppo) rimangono assoggettate ai limiti del test di vitalità economica e del patrimonio netto, una volta superati i quali sono soggette ai medesimi benefici (cosiddette “perdite omologate”).


MLBO: l’interpello n. 160/2026

Un ulteriore chiarimento arriva dalla risposta a interpello n. 160 del 12 agosto 2026, relativa a un’operazione di merger leveraged buy-out caratterizzata dall’acquisizione di una partecipazione di minoranza.

La società veicolo, costituita appositamente per l’operazione, aveva maturato perdite fiscali ed eccedenze di interessi passivi legati all’acquisizione e, proprio per la sua natura di newco, non era in grado di superare ordinariamente i test previsti dall’art. 172 TUIR.

L’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la disapplicazione delle limitazioni, valorizzando la funzione strumentale della società veicolo e l’assenza, nel caso concreto, di un fenomeno di commercio di posizioni fiscali.

 
 
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