Cripto-valute: contabilità e disciplina fiscale

Il 6 luglio 2026 l'Agenzia delle Entrate e l'Organismo Italiano di Contabilità hanno pubblicato una scheda tecnica congiunta dedicata alle cripto-valute detenute dalle imprese: un documento di prassi che offre, per la prima volta, una sintesi organica e coordinata del loro trattamento contabile e fiscale.
Sempre più imprese detengono Bitcoin, Ethereum o altre cripto-valute, ma i principi contabili italiani non hanno mai previsto una disciplina specifica per questi beni. Il nuovo documento colma questo vuoto, chiarendo, in modo coordinato, sia come iscrivere le cripto-valute in bilancio sia quale sia il loro trattamento fiscale.
Come si contabilizzano
In assenza di una regola dedicata, il documento chiarisce che le cripto-valute vanno trattate come un bene immateriale: non hanno una consistenza fisica, non danno diritto a incassare una somma di denaro predeterminata e possono essere vendute singolarmente. Da qui discende il criterio di iscrizione in bilancio, che dipende dall'uso che l'impresa intende farne.
Se le cripto-valute sono destinate a restare stabilmente nel patrimonio aziendale, vanno iscritte tra le immobilizzazioni, al loro costo di acquisto. Non vanno ammortizzate - come avviene, ad esempio, per i terreni o le opere d'arte - ma restano soggette a svalutazione se il loro valore di mercato scende in modo duraturo al di sotto del costo iscritto in bilancio.
Se, invece, sono acquistate per essere rivendute nell'ordinaria attività d'impresa, vanno classificate tra le rimanenze e valutate, a fine esercizio, al minore tra il costo di acquisto e il valore di mercato.
Come si tassano
Sul fronte fiscale la regola cardine è quella dell'articolo 110, comma 3-bis, del TUIR, introdotto dalla legge di bilancio 2023: le variazioni di valore delle cripto-attività registrate a fine esercizio non hanno alcun effetto sul reddito d'impresa, né ai fini IRES né ai fini IRAP, indipendentemente da come sono state contabilizzate. In pratica, le imprese sono tassate “per cassa”: la plusvalenza o la minusvalenza rileva fiscalmente solo nel momento in cui le cripto-valute vengono effettivamente vendute o scambiate, e si calcola sulla differenza tra quanto incassato e il costo di acquisto.
Questa regola vale a prescindere dal criterio di iscrizione in bilancio scelto. Se le cripto-valute sono tra le immobilizzazioni, le svalutazioni non sono mai deducibili. Se sono tra le rimanenze, non contano nemmeno le normali variazioni di magazzino altrimenti rilevanti ai fini della determinazione del reddito: lo ha confermato l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 78 del 2025, chiarendo che la neutralità fiscale prevista dalla norma è totale. In entrambi i casi, quindi, l'impresa dovrà effettuare in dichiarazione dei redditi le opportune variazioni per neutralizzare l'effetto delle valutazioni di fine anno, così da far emergere il reddito imponibile soltanto al momento della cessione.
In sintesi
Con questo intervento congiunto, Agenzia delle Entrate e OIC offrono finalmente un quadro chiaro e coordinato per un fenomeno sempre più diffuso: a livello contabile, la classificazione dipende dalla destinazione economica delle cripto-valute; a livello fiscale, conta solo il momento della loro effettiva cessione, mentre le oscillazioni di valore registrate a fine esercizio restano sempre irrilevanti.



