Il Public CbCR: la nuova comunicazione sulle imposte sul reddito

Il Public CbCR (Public Country-by-Country Reporting) è il più recente degli obblighi fiscali nati nell’ambito dello stesso Progetto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) dell'OCSE/G20, aggiungendosi ora alla rendicontazione CbCR e alla Global Minimum Tax. Tutti e tre rispondono alla stessa esigenza, ossia quella di impedire che i grandi gruppi multinazionali spostino artificialmente i propri utili verso le giurisdizioni a fiscalità più favorevole, prevedendo specifici obblighi di dichiarazione e monitoraggio. La rendicontazione CbCR alimenta lo scambio di informazioni riservate tra amministrazioni finanziarie; la Global Minimum Tax garantisce un'aliquota effettiva minima del 15% sugli utili dei grandi gruppi; il Public CbCR, invece, fa un passo ulteriore, perché rende pubblica una parte di quegli stessi dati, consultabile da chiunque e non solo dal Fisco.
In cosa consiste l'obbligo
L'obbligo, recepito in Italia nel 2024 e con effetto sui bilanci degli esercizi avviati a partire dal 22 giugno di quell'anno, è di natura pubblicitaria e non fiscale. Le società interessate devono predisporre un documento che indichi, per ciascuna giurisdizione fiscale in cui il gruppo opera, ricavi, utili al lordo delle imposte, imposte pagate e maturate, numero di dipendenti e utili non distribuiti. Il documento va reso pubblico: depositato presso il Registro delle Imprese e pubblicato sul sito internet della società, dove deve restare consultabile per almeno cinque anni.
È un obbligo che si ripete ogni anno, non un adempimento una tantum: va assolto per ciascun esercizio finanziario, finché il gruppo resta sopra soglia, entro dodici mesi dalla chiusura dell'esercizio - per il 2025, quindi, entro il 31 dicembre 2026.
Soggetti obbligati
Sono obbligate, se il fatturato consolidato del gruppo supera 750 milioni di euro in ciascuno degli ultimi due esercizi, quattro categorie di soggetti: la società capogruppo italiana; la società autonoma italiana, non appartenente ad alcun gruppo; la società italiana controllata da un'impresa capogruppo di un Paese terzo, extra-UE, e inclusa nel suo perimetro di consolidamento; le succursali italiane di imprese extra-UE, salvo che i loro ricavi netti non superino gli 11 milioni di euro.
Il caso più delicato nella pratica è il terzo, ed è quello su cui vale la pena soffermarsi. La soglia dei 750 milioni di euro non si misura sui ricavi della controllata italiana, ma sul bilancio consolidato della capogruppo estera. Questo significa che una società italiana anche di dimensioni molto contenute resta comunque obbligata, per il solo fatto di appartenere a un gruppo multinazionale che, nel suo insieme, supera quella soglia. La legge non prevede, per questa fattispecie, alcun filtro dimensionale a tutela della controllata italiana: l'obbligo scatta a prescindere dalle sue dimensioni e riguarda ogni società del gruppo residente in Italia inclusa nel perimetro di consolidamento della capogruppo estera.
Le principali esenzioni
Non tutte le società sopra soglia devono effettivamente depositare la comunicazione. Sono esonerati, anzitutto, i gruppi e le società autonome stabiliti in un unico Stato membro dell'Unione europea e in nessun'altra giurisdizione fiscale: qui il presupposto stesso della norma - la dimensione transnazionale - non si realizza. Esonero pieno anche per i soggetti destinatari delle disposizioni di vigilanza bancaria della Banca d'Italia.
Il caso più frequente per i gruppi extra-UE è invece l'esenzione per equivalenza: la controllata italiana non deve redigere la comunicazione se la capogruppo del Paese terzo ne pubblica una equivalente, a condizione che il documento sia accessibile gratuitamente, sia sul sito della capogruppo sia su quello della controllata, che sia redatto in almeno una lingua ufficiale dell'Unione, e che indichi espressamente nome e sede legale della controllata italiana.
Anche quando queste condizioni sono soddisfatte, però, l'esonero non è mai totale - ed è questo il punto che genera più equivoci nella pratica: riguarda solo la redazione del documento, non anche il deposito o la pubblicazione. La società italiana resta infatti comunque tenuta a depositare presso il Registro delle Imprese la comunicazione predisposta dalla capogruppo, e a pubblicarla sul proprio sito, mantenendola consultabile per almeno cinque anni. Se la capogruppo estera non pubblica nulla, o anche una sola delle condizioni non è soddisfatta, l'esonero non opera affatto: la controllata italiana deve allora redigere in proprio la comunicazione, con i dati di cui dispone, dichiarando espressamente che la capogruppo non ha collaborato.
Il quadro sanzionatorio, infine, non è indulgente. In caso di omesso o infedele deposito, la responsabilità ricade personalmente sugli amministratori, non sulla società, con sanzioni amministrative che possono arrivare fino a 50.000 euro.
Tax & Legal Research Hub
Centro Studi e Pianificazione Fiscale
Responsabile
Dott. Valerio Locatelli
Coordinatore
Dott. Giancarlo Marengo



