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Finanziarie di gruppo e holding "miste": il nuovo test reddituale introdotto dal DLgs. correttivo n. 148/2026

  • 22 ore fa
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Con l'art. 5 del DLgs. 7 agosto 2026 n. 148 (il c.d. "Decreto Omnibus"), il legislatore è intervenuto sulla definizione di "soggetti assimilati alle società di partecipazione non finanziaria" contenuta nell'art. 162-bis, comma 1, lett. c) del TUIR. La modifica incide sulla qualificazione fiscale delle c.d. finanziarie captive, cioè le società che svolgono attività finanziarie esclusivamente nell'interesse del proprio gruppo. La circolare Federholding n. 15/2026 ne ha fornito le prime indicazioni operative.


Due categorie distinte

Le società di partecipazione non finanziaria (le holding in senso proprio) detengono partecipazioni in società non finanziarie in via prevalente. La verifica avviene con un test patrimoniale: si confronta il valore delle partecipazioni immobilizzate, unitamente ai finanziamenti immobilizzati collegati, con il totale dell'attivo; se il rapporto supera il 50%, la società è qualificabile come holding di partecipazione.

La medesima disciplina trova applicazione anche ai “soggetti assimilati”, vale a dire alle società facenti parte di un gruppo societario che, pur non detenendo partecipazioni, svolgono attività finanziarie di cui all'art. 3, comma 2, del DM 53/2015 (concessione di finanziamenti, rilascio di garanzie, ecc.) nell’interesse esclusivo delle altre società del gruppo. È il caso tipico della finanziaria di gruppo che svolge funzione di tesoreria accentrata.


La novità: il test reddituale

Prima del correttivo, per essere qualificati "assimilati" era sufficiente svolgere, in qualunque misura, le attività captive sopra descritte. Il DLgs. 148/2026 ha, ora, inserito l'inciso "in via esclusiva o prevalente" e ha introdotto il nuovo comma 3-bis dell'art. 162-bis del TUIR, secondo cui la prevalenza sussiste quando, in base all'ultimo bilancio approvato, i ricavi derivanti da tali attività superano il 50% dei ricavi e proventi complessivi.

Si tratta, dunque, di un test reddituale, che opera sul Conto economico anziché sullo Stato patrimoniale. La norma, tuttavia, si limita a richiamare genericamente i "ricavi e altri proventi complessivi", senza individuare le singole voci di bilancio rilevanti ai fini del denominatore. È la circolare Federholding a proporre, in via interpretativa, di confrontare il numeratore, costituito dai proventi da attività captive (tipicamente gli interessi attivi infragruppo, voce C.16), con un denominatore limitato alle voci A.1, C.15 e C.16 del Conto economico, anziché con la totalità dei ricavi di bilancio. Si tratta di una lettura di prassi associativa, non ancora avallata da un documento di prassi dell'Agenzia delle Entrate, e non l'unica astrattamente compatibile con il dato letterale della norma.


Sequenza dei test e rischio di distorsione

Sul piano operativo, occorre svolgere anzitutto il test patrimoniale, per verificare se la società sia qualificabile come holding di partecipazione; solo in caso di esito negativo si procede al test reddituale, per verificare se essa sia comunque qualificabile come soggetto assimilato.

Il profilo critico segnalato da Federholding riguarda le società con attività mista, ad esempio le holding immobiliari che finanziano anche le proprie partecipate. In tali casi il peso preponderante degli immobili può far fallire il test patrimoniale, mentre la stessa società può superare il test reddituale qualora gli interessi attivi sui finanziamenti alle partecipate prevalgano sui proventi da locazione. Questa circostanza è favorita dalla natura discrezionale dei dividendi, che possono mancare in un determinato esercizio, e dal fatto che gli interessi sui finanziamenti a breve termine, pur esclusi dal computo del test patrimoniale, incidono per intero su quello reddituale. Il rischio, evidenziato da Federholding, è che soggetti sostanzialmente estranei al mondo delle finanziarie di gruppo vi siano ricondotte per effetto della sola composizione reddituale di un singolo esercizio.


Il correttivo interpretativo di Federholding

Per evitare questa distorsione, la circolare suggerisce, sempre in via interpretativa, di depurare il test reddituale dai proventi già collegati alle componenti patrimoniali considerate nel test patrimoniale, ad esempio gli interessi sui finanziamenti a medio-lungo termine alle partecipate, lasciando confluire nel test reddituale solo i proventi non già "assorbiti" nel primo test.


Implicazioni operative

La qualificazione non è definitiva, ma va verificata a ogni esercizio sulla base del bilancio via via approvato: una società può risultare assimilata in un anno e non esserlo in quello successivo. Per le società con attività mista è quindi opportuno un monitoraggio annuale sistematico, da condurre in sede di predisposizione del bilancio e della dichiarazione, con particolare attenzione agli esercizi privi di distribuzioni di dividendi o caratterizzati da un ricorso più intenso a finanziamenti infragruppo a breve termine.

La novità si applica dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025 (dal 2026, per i soggetti "solari") e non riguarda quindi la dichiarazione REDDITI 2026.


Tax & Legal Research Hub

Centro Studi e Pianificazione Fiscale

Responsabile

Dott. Valerio Locatelli

Coordinatore

Dott. Giancarlo Marengo

 
 
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