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Il rimborso dell'imposta sostitutiva italiana sui dividendi esteri: l'orientamento della Cassazione si consolida nella giurisprudenza di merito

  • 16 ore fa
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Il riconoscimento del credito d’imposta estero a scomputo dell’imposta sostitutiva italiana dovuta sui dividendi esteri rimane oggetto di un contenzioso significativo. Stante l’impossibilità di indicare il credito direttamente in dichiarazione dei redditi, il contribuente si trova obbligato a presentare istanze di rimborso da impugnare, a fronte del silenzio-diniego dell'Agenzia delle Entrate, innanzi alla giurisdizione tributaria.

Tale modus operandi origina dai principi, a favore del contribuente, enunciati dalla Corte di Cassazione con le sentenze n. 25698/2022 e n. 10204/2024, i quali trovano sempre più conforto e ormai sono sostanzialmente consolidati nella posizione giurisprudenziale espressa dalle corti di merito.

Il principio di fondo può essere così sintetizzato: la maggior parte delle Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia esclude il credito per l'imposta pagata all'estero solo quando il reddito sia assoggettato in Italia a ritenuta o imposta sostitutiva "su richiesta del beneficiario". Per le persone fisiche, tuttavia, il regime dell'imposta sostitutiva sui dividendi ex art. 18 TUIR è oggi obbligatorio, senza alcuna possibilità di optare per la tassazione ordinaria: non trattandosi quindi di un'imposizione "su richiesta", la clausola di esclusione non può operare e, secondo la Cassazione, il credito per l'imposta pagata all'estero non può essere negato, pena una doppia imposizione che le Convenzioni mirano a evitare.

Nel corso del 2025 la giurisprudenza di merito ha, nel complesso, continuato a recepire tale principio (tra le altre, C.G.T. I Milano n. 27/2025, C.G.T. I Bergamo nn. 21/2025 e 68/2025, C.G.T. I Padova n. 253/2025, C.G.T. II Lazio n. 1599/2025, C.G.T. I Roma n. 2841/2025, C.G.T. I Bologna n. 316/2025, C.G.T. I Ferrara n. 114/2025 e C.G.T. I Torino n. 841/2025), ma non sono mancate sporadiche sentenze contrarie. In particolare, quest’ultime (C.G.T. I Siena n. 176/2/25 e C.G.T. I Padova n. 594/1/25) si soffermano sul tenore letterale dell’art. 165 TUIR, ai sensi del quale il credito spetta per i redditi che concorrono al reddito complessivo. Tuttavia, il rilievo appare non considerare il carattere recessivo della normativa interna rispetto alla Convenzione internazionale (principio immanente del sistema tributario, come già ribadito dalla stessa Cassazione nelle sentenze citate).

A tali ultime sentenze, isolate rispetto a quelle favorevoli al contribuente, fanno da contraltare ulteriori numerose pronunce favorevoli emesse nella prima metà del 2026. Peraltro, a segno del consolidarsi di tale orientamento, occorre segnalare che stanno arrivando i primi pronunciamenti da parte delle corti di secondo grado (vedasi la C.G.T. II Toscana n. 48/1/26 e la C.G.T. II Lombardia n. 1013/9/26), che confermano le sentenze di primo grado favorevoli al contribuente. In particolare, il carattere di rilievo è che i giudici tributari danno ormai per acquisito il principio espresso dalla Cassazione, rendendolo applicabile per analogia ad ogni Convenzione che prevede l’esclusione del credito per l’imposta estera specificando "su richiesta del beneficiario". Occorre quindi puntualizzare che, per quanto esteso, il predetto principio non trova quindi applicazione alle Convenzioni, come quelle con Cipro, Malta, Singapore, Arabia Saudita e Principato di Monaco, che escludono il credito "anche su richiesta del contribuente", coprendo così pure i casi di imposizione obbligatoria.


Tax & Legal Research Hub

Centro Studi e Pianificazione Fiscale

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