Concordato preventivo biennale: le principali novità del decreto Omnibus
- 16 ore fa
- Tempo di lettura: 4 min

In questo articolo esaminiamo nel dettaglio tutte le novità introdotte dal decreto legislativo correttivo "Omnibus" (D.Lgs. 148/2026) alla disciplina del concordato preventivo biennale (CPB), di cui al D.Lgs. 13/2024.
1. L'adesione senza requisiti è priva di effetti
Se manca un requisito d'accesso o ricorre una causa di esclusione, l'adesione al CPB non produce alcun effetto fin dall'origine, e non è più trattata come una decadenza sopravvenuta.
2. Le modifiche al regime premiale
Il decreto Omnibus rafforza il pacchetto di benefici premiali ISA per chi rinnoverà il concordato preventivo biennale per un ulteriore biennio:
· l'esonero dal visto di conformità per compensare crediti relativi a imposte dirette e IRAP sale a 70.000 euro annui (in luogo del limite ordinario di 50.000 euro);
· l'esonero dal visto di conformità per compensare crediti IVA sale a 100.000 euro annui (in luogo del limite ordinario di 70.000 euro);
· l'esonero dall’apposizione del visto di conformità o dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA è incrementato a 100.000 euro annui (in luogo del limite ordinario di 70.000 euro);
· i termini di decadenza per l'attività di accertamento vengono anticipati di due anni (in luogo dell’anno ordinario);
· sui versamenti rateali delle imposte del biennio 2026-2027 non sono dovuti interessi.
3. Niente maggiorazione sugli acconti per chi rinnova
Per il primo anno di adesione, chi calcola gli acconti con il metodo storico deve versare una maggiorazione del 10% sulla differenza tra reddito concordato e il reddito dell'anno precedente, da corrispondere entro il termine previsto per la seconda o unica rata. In caso di rinnovo continuativo questa maggiorazione non è più dovuta; tuttavia, torna applicabile se il contribuente "salta" un biennio, interrompendo la continuità dell'adesione.
4. Rideterminazione del reddito concordato a seguito di dichiarazione integrativa
Un’importante modifica introdotta dal decreto Omnibus attiene alla possibilità, a partire dal CPB 2026-2027, di presentare una dichiarazione integrativa per correggere errori od omissioni sui ricavi o compensi che hanno inciso sulla proposta di concordato: viene prevista, infatti, la rideterminazione del reddito concordato sulla base dei dati corretti, con la possibilità di sanare le relative sanzioni mediante ravvedimento operoso. Si noti, però, che la predetta previsione non troverà applicazione con riferimento al CPB 2025-2026.
5. Le modifiche alle cause di decadenza
Con riferimento alle cause di decadenza, vengono introdotte le seguenti modifiche sostanziali:
· la soglia del 30% relativa alle attività occultate o alle passività fittizie/indeducibili scoperte in accertamento si applica anche ai compensi, oltre che ai ricavi;
· per errori od omissioni riscontrati in sede di accertamento sul periodo precedente al concordato, la decadenza scatta solo se il reddito ricalcolato risulta superiore di almeno il 30% rispetto a quello concordato. Tale modifica dev’essere letta in coordinamento con la possibilità, ora introdotta, di presentare una dichiarazione integrativa con effetto sugli importi concordati. In tal modo, appare possibile a seguito della modifica legislativa, correggere errori e omissioni che comportino una variazione anche superiore al 30% dell’importo concordato, purché ciò avvenga spontaneamente e non a seguito di un accertamento;
· viene prevista la soppressione della causa di decadenza operante nel caso in cui i dati indicati nella dichiarazione dei redditi non fossero corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato;
· la causa di decadenza per il venir meno dei requisiti d'accesso è soppressa, coerentemente con il nuovo principio dell'adesione priva di effetti fin dall'origine.
6. Modifiche alla compagine sociale
Il decreto esclude, nella sola ipotesi di rinnovo del CPB, che costituisca causa di esclusione la variazione della compagine sociale purché i nuovi soci o associati non abbiano percepito nell’anno precedente redditi di lavoro autonomo, dipendente/assimilato, o di impresa superiori a 35.000 euro.
7. Obbligo di adesione per i professionisti soci di associazioni professionali, StP e StA
L’obbligo di contestuale adesione al CPB da parte del professionista lavoratore autonomo socio di un’associazione professionale o di una società tra professionisti (StP) o tra avvocati (StA) viene limitato ai soli casi in cui l’attività economica sia riconducibile al medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale applicato individualmente dal contribuente.
8. Il ravvedimento speciale 2020-2023
In caso di rinnovo dell'adesione al CPB per il biennio 2026-2027, sarà possibile accedere al nuovo ravvedimento speciale, che consente di sanare, anche singolarmente, le annualità 2020-2023 versando un'imposta sostitutiva di imposte sui redditi, addizionali e IRAP. La base imponibile si ottiene incrementando il reddito dichiarato di una percentuale legata al punteggio ISA (più alto il punteggio, minore l'incremento); sull'incremento si applica un'aliquota, anch'essa più contenuta per i punteggi migliori. Per il 2020 e il 2021 le imposte sostitutive sono ridotte del 30% a causa dell'emergenza COVID-19. Per perfezionare l’adesione al ravvedimento speciale, occorrerà versare l’imposta sostitutiva dovuta tra il 1° gennaio e il 15 marzo 2027, in unica soluzione o fino a 10 rate mensili, con un minimo di 1.000 euro per ciascuna annualità.
Una volta versata l’imposta sostitutiva, per le annualità sanate non sono più possibili rettifiche del reddito a seguito di accertamento (salvo decadenza dal concordato o procedimenti penali per reati tributari gravi). Tuttavia, i termini di decadenza dell’accertamento sono prorogati al 31 dicembre 2029. Chi rinnova il CPB anche senza aderire al ravvedimento subisce, comunque, una proroga dei termini di accertamento in scadenza al 2026, spostati al 31 dicembre 2027.
Tax & Legal Research Hub
Centro Studi e Pianificazione Fiscale
Responsabile
Dott. Valerio Locatelli
Coordinatore
Dott. Giancarlo Marengo



