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Decreto Omnibus fiscale: le novità che cambiano la vita quotidiana di imprese e professionisti

  • 16 ore fa
  • Tempo di lettura: 2 min

Un decreto "correttivo" può apparire, a prima vista, materia per soli addetti ai lavori. Il D.Lgs. 148/2026, entrato in vigore il 12 agosto scorso, dimostra invece il contrario: 37 articoli che intervengono su ambiti quotidiani della vita fiscale di imprese, professionisti e dipendenti.

Partiamo da un tema che riguarda migliaia di rapporti di lavoro: la tassazione dell'auto aziendale concessa in uso promiscuo. Il criterio forfettario resta ancorato al 50% del costo ACI su 15.000 chilometri convenzionali (10% per le elettriche, 20% per le ibride plug-in), ma il decreto introduce una novità significativa: superati cinque anni dalla prima immatricolazione, il valore imponibile viene maggiorato del 50%. Un'auto aziendale "meno recente" costerà dunque di più al dipendente, contrariamente a quanto l'intuizione comune potrebbe suggerire. Si aggiunge una maggiorazione del 5% per gli accessori non ricompresi nelle tabelle ACI. Il nuovo regime si applica alle auto assegnate dal 2026 in poi (e a quelle ordinate e assegnate nel 2025); per i veicoli assegnati tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2024, o ordinati entro tale data e assegnati nel 2025, resta invece fermo il criterio previgente fino al quinto anno dalla prima immatricolazione, superato il quale scatta comunque la maggiorazione del 50% valida per tutti i regimi.

Sul versante dei controlli, il provvedimento ridisegna in più punti l'equilibrio tra Amministrazione finanziaria e contribuente. Per i componenti a efficacia pluriennale - ammortamenti in primo luogo - viene fissato un termine di decadenza certo, ancorato alla dichiarazione in cui la quota è dedotta per la prima volta, anziché a ogni singola annualità di utilizzo del bene: una norma di favore, che riduce l'incertezza sugli investimenti di lunga durata (si applica però solo ai beni acquistati dal periodo d'imposta 2027). Viene inoltre circoscritto l'accertamento "per antieconomicità": lo scostamento dal valore normale non basta più, da solo, a fondare una rettifica, salvo che sia accompagnato da ulteriori indizi gravi, precisi e concordanti, o risulti manifesto e di particolare rilevanza. Interviene infine sulle società a ristretta base partecipativa, ancorando finalmente per legge la presunzione di distribuzione degli utili ai soci a elementi certi - ricavi occultati o costi inesistenti - e non a semplici sospetti.

Il decreto tocca, con pari incisività, anche altri ambiti che saranno oggetto di approfondimento specifico nei prossimi giorni: il regime dei familiari a carico, con l'eliminazione del requisito della convivenza per coniuge e figli; il differimento dei termini per la detrazione IVA e la registrazione delle fatture d'acquisto; le novità sul riporto delle perdite in caso di cessione del controllo societario, estese anche alle cessioni indirette tramite la controllante; la revisione dei conferimenti di partecipazioni minusvalenti; il rafforzamento della derivazione del reddito dal bilancio, con riflessi su stock option, avviamento e marchi; il nuovo ravvedimento speciale per il concordato preventivo biennale 2020-2023; e il regime IRAP semplificato per gli enti del Terzo settore.

Un decreto che, dietro l'etichetta di "correttivo", riscrive pezzi non trascurabili della pianificazione fiscale quotidiana.

 
 
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