Consolidato fiscale: la Cassazione conferma l'indeducibilità degli interessi su un credito infragruppo estinto
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Con l'ordinanza n. 24249, depositata il 30 luglio 2026, la Cassazione ha affrontato un caso di deducibilità di interessi passivi nel consolidato fiscale nazionale, fissando un principio rilevante per i gruppi di società. La vicenda riguardava una società consolidata che aveva dedotto interessi passivi maturati su crediti infragruppo, poi contestati dall’Agenzia delle Entrate: secondo l’Amministrazione, la creditrice vi aveva ormai rinunciato, sicché il credito (di fatto ormai estinto) non poteva più generare interessi fiscalmente rilevanti.
La società si difendeva evidenziando che gli stessi interessi, dedotti come costo dalla consolidata, erano stati specularmente tassati come ricavo dalla consolidante. Tale simmetria, a suo avviso, avrebbe reso neutro l'effetto fiscale di gruppo, rendendo ingiustificato il recupero.
La Cassazione ha respinto questa tesi. Il consolidato fiscale non trasforma il gruppo in un autonomo soggetto d'imposta e non deroga alle regole ordinarie di determinazione del reddito delle singole società: ciascuna calcola il proprio reddito secondo il TUIR, e solo dopo i risultati confluiscono nella somma algebrica del reddito di gruppo. Ne consegue che un componente negativo resta indeducibile anche se un'altra società del gruppo lo ha specularmente tassato come ricavo.
La Corte ha aggiunto che gli interessi attivi in capo alla consolidante non annullano automaticamente la deduzione della consolidata, potendo invece incidere sul limite quantitativo di deducibilità dei propri interessi passivi. Esclusa infine la doppia imposizione: l'ufficio ha tassato una sola volta il presupposto corretto, cioè l'inesistenza del costo, e il trattamento del lato attivo non impedisce il recupero.




