Decreto Omnibus: cosa cambia per gli accertamenti fiscali
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Il Decreto correttivo Omnibus (D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, in vigore dal 12 agosto 2026) è intervenuto a colmare alcune lacune normative relative ad attività di accertamento sinora oggetto di dibattito dottrinale e giurisprudenziale. Trattasi specificamente de: i termini per contestare i costi pluriennali, la presunzione di utili extracontabili nelle società a ristretta base partecipativa, i controlli fondati sull'antieconomicità di un'operazione.
1. Componenti pluriennali: da quando decorre il termine? (art. 22)
Per i componenti negativi del reddito d'impresa a efficacia pluriennale - voci la cui deduzione fiscale si ripartisce in quote su più esercizi successivi - il nuovo comma 1-bis dell'art. 43 DPR 600/73 introduce una regola generale: il termine di decadenza decorre dal primo anno in cui una quota del componente è stata dedotta, e tutte le quote successive vanno accertate entro quell'unica finestra temporale, aperta dalla prima deduzione.
A questa regola generale si accompagnano due precisazioni: vale solo per l'impresa (non per il lavoro autonomo, per cui resta applicabile la sola giurisprudenza esistente) e non vale per le operazioni inesistenti, contestabili direttamente negli anni successivi senza vincoli legati al primo esercizio di deduzione.
La clausola di salvaguardia: la norma stabilisce, quindi, che, se l'Ufficio notifica un avviso di accertamento prima che scada il termine calcolato dal primo anno di deduzione, per l'anno in corso, per l’esercizio precedente e per i successivi torna ad applicarsi il termine ordinario di cinque anni. Se, invece, l’accertamento sopraggiunge oltre il termine relativo al primo esercizio di deduzione, l'Ufficio decade dal potere di accertamento per le componenti dedotte negli esercizi successivi, ancorché ancora nei termini di accertamento ordinari.
Una precisazione ulteriore: l'obbligo di accertare l’onere pluriennale entro il termine del primo esercizio di deduzione opera solo se il vizio è originario (riscontrabile già al momento dell'acquisto del bene o del sostenimento della spesa). Se il vizio è sopravvenuto, ossia emerge in un momento successivo, questo vincolo non opera e l'Ufficio può accertare direttamente l'anno in cui il vizio si manifesta.
Da quando si applica: la riforma in commento opera a partire dai beni e alle spese sostenuti dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027. Per il pregresso resta il regime previgente, fino all'esaurimento dei relativi effetti fiscali.
Cosa resta fuori: la norma riguarda solo i componenti negativi "a efficacia pluriennale" in senso tecnico, dedotti secondo un piano di quote predeterminato. Voci che non rispondono a questa definizione, come per esempio il riporto delle perdite fiscali, dovrebbero restare fuori dal perimetro della novità e continuare a seguire le regole sviluppatesi in giurisprudenza, le quali valorizzano l’autonomia di ciascun periodo d’imposta. Va rilevato, però, che non tutte le fonti di settore trattano questo punto con la stessa chiarezza, e converrà attendere conferme più esplicite in funzione delle interpretazioni dottrinali e di prassi.
2. Utili extracontabili nelle società a ristretta base partecipativa (art. 23)
Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, se il Fisco accerta utili non contabilizzati in capo alla società, spesso presume in modo automatico che siano stati distribuiti pro-quota anche ai soci, ribaltando l’onere della prova a carico di questi ultimi. Tale presunzione, avvallata in modo consolidato dalla giurisprudenza, è ora stata tradotta in presunzione legale relativa, ma dal perimetro più ristretto: scatta, infatti, solo se il Fisco dimostra, con elementi certi e precisi, ricavi non contabilizzati e non dichiarati, oppure costi indeducibili derivanti da operazioni inesistenti. Non potrà più operare, invece, nel caso di maggior reddito derivante da costi realmente sostenuti ma contestati per carenza di inerenza, di competenza o per limiti quantitativi alla deduzione. La presunzione, inoltre, sembrerebbe non operare se l'esercizio resta in perdita anche dopo la rettifica.
Nel caso di operatività della presunzione, sul piano della tassazione gli utili imputati ai soci seguono ora le regole ordinarie di imponibilità dei dividendi: abbattimento per i soci imprenditori, ritenuta d'imposta del 26% per le persone fisiche non imprenditori, così superando l'orientamento che, per queste ultime, applicava in alcuni casi la tassazione IRPEF piena.
Da quando si applica: Nessuna decorrenza esplicita; in via cautelativa si ritiene applicabile agli accertamenti emessi dal 12/08/2026.
3. Accertamento fondato sull'antieconomicità (art. 24)
Quando il prezzo di un'operazione si discosta dal valore di mercato, la giurisprudenza distingue da tempo tra scostamento contenuto (presunzione semplice, insufficiente da sola) e scostamento manifesto e macroscopico (presunzione qualificata, sufficiente da sola a fondare l'accertamento). L'art. 24 ha tradotto normativamente questo doppio binario, ai soli fini di imposte sui redditi e IRAP: in via ordinaria lo scostamento resta presunzione semplice, da supportare da parte dell’Agenzia delle Entrate con ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti; se la difformità è manifesta e rilevante, è, invece, di per sé sufficiente a giustificare l’accertamento.
La norma non si applica all'IVA, per la quale restano applicabili i principi unionali, così generandosi un possibile doppio binario tra redditi/IRAP e IVA.
Da quando si applica: Nessuna decorrenza esplicita; in via cautelativa, si ritiene applicabile agli accertamenti emessi dal 12/08/2026.
4. Conclusione
Termini più prevedibili, presunzioni più circoscritte, antieconomicità meglio delimitata: il Decreto Omnibus non inventa nulla, ma prova a mettere ordine dove finora decideva quasi solo la giurisprudenza, spostando ogni volta l'equilibrio tra poteri del Fisco e garanzie del contribuente. Occorrerà, tuttavia, attendere le prime applicazioni nelle attività accertative dell’Agenzia delle Entrate e delle future interpretazioni giurisprudenziali per valutare l’efficacia delle modifiche introdotte.
Tax & Legal Research Hub
Centro Studi e Pianificazione Fiscale
Responsabile
Dott. Valerio Locatelli
Coordinatore
Dott. Giancarlo Marengo



