Decreto Omnibus fiscale: le novità in arrivo tra auto aziendali, IVA e le ultime richieste di modifica
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Lo schema di decreto legislativo correttivo "Omnibus" della riforma fiscale prosegue il suo iter parlamentare. Approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 10 giugno 2026, si compone di 27 articoli che intervengono su IRPEF, IRES, IVA, successioni e accise, ed è stato trasmesso alle Camere il 21 luglio. Il testo è ora all'esame delle Commissioni Finanze, che dovrà esprimere un parere prima dell'approvazione definitiva, attesa dopo la pausa estiva.
Tra le misure che più hanno fatto discutere troviamo la nuova disciplina dei fringe benefit per le auto aziendali (art. 2). Il meccanismo di calcolo resta forfetario, basato sulle tabelle ACI e differenziato in base al tipo di alimentazione del veicolo. La vera novità è che, superato il quinto anno di anzianità dell'auto, il valore imponibile aumenta del 50%; tale aggravio scatta anche se nel frattempo il veicolo passa a un dipendente diverso da quello originario, a cui si aggiunge una maggiorazione del 5% per gli optional non compresi nelle tabelle ACI. Cambia anche la disciplina dei familiari a carico (art. 1): il correttivo elimina il requisito della convivenza (o della percezione di assegni alimentari non derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria) per gli "altri familiari" individuati dall'art. 433 del Codice civile (ad esempio fratelli, suoceri e nonni) quando una norma fiscale si limita a richiamare genericamente i familiari di cui all'art. 12 del TUIR, come accade per il welfare aziendale; il requisito resta invece fermo laddove la norma richieda espressamente lo status di familiare fiscalmente a carico. La modifica corregge un effetto indesiderato del precedente correttivo (d.lgs. 192/2025) e opera con effetto retroattivo già dal periodo d'imposta 2025.
Sul fronte IVA, l'art. 12 allunga il termine per la detrazione fino alla dichiarazione del secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura (non più, dunque, dall’anno stesso), ampliando sensibilmente il margine a disposizione dei contribuenti. Per i professionisti interviene invece l'art. 3, che introduce un'imposta sostitutiva del 26% sui differenziali positivi realizzati dalla cessione o dalla compensazione di crediti d'imposta agevolativi (inclusi quelli derivanti dal Superbonus), i quali saranno classificabili quali reddito di lavoro autonomo. Non manca, infine, un intervento sulla disciplina dei conferimenti di partecipazioni minusvalenti (art. 9), destinato a incidere sulle operazioni di riorganizzazione societaria.
Il testo, però, non è ancora un punto d'arrivo. Negli ultimi giorni sono state pubblicate le osservazioni di Assonime che, con un documento del 28 luglio, ha chiesto alle Commissioni Finanze una serie di correzioni. La più rilevante riguarda proprio la nuova detrazione IVA: il decreto non chiarisce cosa succeda alle fatture ricevute prima dell'entrata in vigore delle nuove regole, e Assonime chiede una disciplina transitoria esplicita per evitare contenziosi con i contribuenti che nel frattempo hanno registrato fatture in ritardo, confidando nel vecchio termine più stretto.
Tra un decreto che riscrive le regole e le associazioni di categoria che ne chiedono di nuove, la partita sull'Omnibus è tutt'altro che chiusa: professionisti e imprese faranno bene a tenere d'occhio l'esito dei pareri parlamentari prima di considerare le nuove regole definitive.




