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Conferimenti minusvalenti: il correttivo Omnibus chiarisce il valore fiscale della partecipazione ricevuta

  • 2 ore fa
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Con il decreto legislativo correttivo Omnibus, attualmente all'esame del Parlamento, il legislatore torna a intervenire sulla disciplina dei conferimenti di partecipazioni che generano una minusvalenza, disciplinati dagli articoli 175, comma 1-bis, e 177, comma 2, del TUIR.L'obiettivo è chiudere un dubbio interpretativo nato dopo la riforma del 2024, relativo al valore fiscale da attribuire alla partecipazione ricevuta dal conferente quando il conferimento genera una minusvalenza.

La norma vigente prevede che il regime del "realizzo controllato" si applichi anche quando il valore di realizzo (la quota di patrimonio netto iscritta dalla conferitaria per effetto del conferimento) risulta inferiore al costo fiscale della partecipazione conferita. In tal caso la minusvalenza deducibile è pari alla differenza tra il costo fiscale e, a seconda dei casi, il maggiore tra il valore di realizzo ed il valore normale.

Restava però incerto il valore fiscale della partecipazione ricevuta in cambio. Nel silenzio della norma, si riteneva coincidesse con l'importo usato per calcolare la minusvalenza deducibile. Assonime aveva però segnalato che la lettera della norma poteva prestarsi a una lettura diversa, per cui avrebbe dovuto rilevare il valore di realizzo "puro", cioè quello contabile, con un esito più penalizzante per il contribuente.

Il correttivo scioglie il dubbio riscrivendo le regole di determinazione del valore di realizzo. Se quello ordinario risulta inferiore anche al valore normale, il valore di realizzo "derogatorio" coincide con il minore tra costo fiscale e valore normale. Questo importo serve sia a calcolare la minusvalenza deducibile, sia a valorizzare fiscalmente la partecipazione ricevuta.

Esempio: costo fiscale della partecipazione 150, valore normale 130, incremento di patrimonio netto della conferitaria (valore di realizzo ordinario) 100. Poiché quest'ultimo è inferiore sia al costo fiscale sia al valore normale, il valore di realizzo derogatorio è 130 (il minore tra costo fiscale e valore normale). La minusvalenza deducibile sarà 20 (150-130), e la partecipazione ricevuta assumerà valore fiscale pari a 130.

Le nuove regole è previsto che si applichino a partire dal periodo d'imposta 2026, con effetti retroattivi limitati al 2025 per chi ha già dichiarato in modo conforme.


 
 
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