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Tributi locali: il D.Lgs. 147/2026 amplia il ravvedimento e ridisegna dichiarazioni e sanzioni

2 giorni fa
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Il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147 (in vigore dal 12 agosto 2026), dedicato ai tributi regionali e locali e al federalismo fiscale regionale, contiene diverse novità di sicuro impatto operativo. La più significativa riguarda il ravvedimento operoso, ma il decreto interviene anche su termini dichiarativi e sanzioni di IMU e TARI.


La novità sul ravvedimento operoso

Fino al 12 agosto 2026, il ravvedimento operoso era applicato in maniera disomogenea ai tributi locali rispetto a quelli erariali: bastava che il Comune avviasse un'attività istruttoria di cui il contribuente avesse avuto formale conoscenza - anche un semplice questionario - per precludere l'accesso al ravvedimento. Ciò, a differenza dei tributi erariali per i quali, invece, il ravvedimento operoso è percorribile sino alla notifica di un vero atto di liquidazione o di accertamento.

L'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 147/2026 elimina questa asimmetria, estendendo ai tributi locali la medesima regola vigente per i tributi erariali: l'unica causa ostativa, ora applicabile al ravvedimento, diventa la notifica dell'atto di liquidazione o di accertamento. Questionari, richieste istruttorie e schemi di atto non impediscono più al contribuente di regolarizzarsi spontaneamente. Trattandosi di norma procedurale, la modifica trova applicazione da subito, anche alle violazioni pregresse non ancora definite.


Un quadro che si completa

Questa apertura sul ravvedimento va letta insieme a un percorso che, negli ultimi anni, aveva già rafforzato le garanzie del contribuente con riferimento ai tributi locali su un fronte collegato ma distinto: quello del contraddittorio preventivo prima dell'accertamento, principio ormai consolidato come regola generale anche per gli enti locali.


Le altre novità: modificate le sanzioni

Vengono infine riviste le sanzioni per omessa e infedele dichiarazione di IMU e TARI: dalle attuali "forbici" (rispettivamente 100-200% e 50-100% del tributo) si passa al 100% per l'omessa dichiarazione e al 40% per l'infedele dichiarazione (sempre con un minimo di 50 euro). Questa disposizione, a differenza delle precedenti, si applica solo alle violazioni commesse dal 1° gennaio 2027; per quelle commesse fino al 31 dicembre 2026 restano valide le sanzioni previgenti, indipendentemente da quando il Comune emetterà l'accertamento.


In sintesi

Il pacchetto è di efficacia mista: si allarga da subito la possibilità di ravvedersi anche dopo un questionario o uno schema di atto, ma si restringe già ora il termine dichiarativo TARI, mentre le nuove sanzioni (più contenute nel massimo) entreranno in vigore solo dal 2027. Vale la pena rivedere fin d'ora le prassi di studio su scadenze TARI e valutare, per le posizioni pregresse ancora sanabili, l'opportunità del ravvedimento alla luce delle più ampie condizioni di accesso appena introdotte.



Tax & Legal Research Hub

Centro Studi e Pianificazione Fiscale

Responsabile

Dott. Valerio Locatelli

Coordinatore

Dott. Giancarlo Marengo

 
 
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