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Decreto Omnibus: familiari a carico, riporto delle perdite, derivazione rafforzata e IRAP per il Terzo settore

20 ore fa
Tempo di lettura: 3 min

Una correzione alle detrazioni per i familiari, un chiarimento sul riporto delle perdite in caso di cambio di controllo di una holding, un ulteriore passo verso l'allineamento tra bilancio e fisco, nonché un importante chiarimento in tema di IRAP per gli ETS: il decreto "Omnibus" (D.Lgs. 148/2026) tocca anche questi fronti, meno mediatici del fringe benefit auto o del concordato preventivo biennale, ma di impatto pratico non trascurabile.


Familiari a carico: cade il vincolo della convivenza

L'articolo 1 rimedia a un effetto collaterale indesiderato della riscrittura del comma 4-ter dell'articolo 12 del TUIR, operata dal D.Lgs. 192/2025. Tale norma individua i "familiari" rilevanti ai fini fiscali rinviando all'elenco dell'articolo 433 del codice civile (coniuge, figli, genitori, generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle). Il correttivo distingue ora, all'interno dello stesso elenco, tra coniuge e figli - sempre considerati familiari, senza bisogno di convivenza o assegni alimentari, anche ai fini del carico fiscale ex comma 2 - e le restanti voci, per le quali convivenza o assegni alimentari (non disposti da un provvedimento giudiziario) restano invece necessari quando si parla propriamente di familiari fiscalmente a carico. La modifica, retroattiva al periodo d'imposta in corso al 20 dicembre 2025, ripristina la platea di beneficiari già prevista dalla norma vigente al 31 dicembre 2024.


Riporto delle perdite: chiarito l'ambito dei trasferimenti indiretti

Il D.Lgs. 192/2024 ha riscritto l'art. 84, comma 3, del TUIR: quando la maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria del soggetto che riporta le perdite è trasferita a terzi e, contestualmente, si modifica la sua attività principale, il riporto delle perdite è soggetto al test di vitalità. Restava incerto se tale preclusione operasse anche quando il cambio di controllo riguardava non la società titolare delle perdite, ma la sua controllante. L'articolo 7, con un'interpretazione autentica, chiarisce che il trasferimento rileva anche quando ha per oggetto le partecipazioni di una società che controlla, pure indirettamente, il soggetto che riporta le perdite.


Derivazione rafforzata: un ulteriore passo verso l'allineamento tra bilancio e fisco

L'articolo 5 interviene sulla derivazione rafforzata, riducendo ulteriormente le divergenze tra valori civilistici e fiscali nel reddito d'impresa. Per i titoli obbligazionari nell'attivo circolante cade il limite fiscale alla deducibilità delle svalutazioni, ora allineata alle risultanze di bilancio; per quelli iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie, invece, le minusvalenze diventano deducibili solo se realizzate mediante cessione a titolo oneroso o risarcimento, mentre le oscillazioni di mera valutazione restano prive di rilevanza fiscale. Fa eccezione la disciplina degli oneri da stock option e strumenti assimilati: qui il decreto conferma una deroga alla derivazione rafforzata, ammettendo la deduzione dei componenti negativi non secondo il criterio contabile ma al momento della consegna degli strumenti o dell'estinzione della passività, in misura proporzionale alle opzioni effettivamente esercitate. Viene infine rivista, per i soggetti IAS/IFRS adopter, la deduzione di avviamento e attività immateriali a vita indefinita: resta ripartita su diciotto esercizi, ma viene ora ancorata, in via ordinaria, alla rilevazione di una svalutazione a conto economico.


IRAP e Terzo settore: un doppio binario a tutela degli enti

L'articolo 30 introduce nel Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017) il nuovo articolo 82-bis: per gli enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, ai fini IRAP la qualificazione fiscale dell'attività si determina secondo il TUIR, e non secondo i criteri di commercialità dell'articolo 79 del Codice del Terzo settore, che restano invece validi ai fini delle imposte sui redditi. Questo doppio binario tutela gli enti che, applicando i nuovi criteri legati al Registro unico nazionale del Terzo settore, rischierebbero ripercussioni indesiderate sul fronte IRAP. La modifica si applica dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, quindi dal 2026 per i soggetti solari.


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Responsabile

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