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TFR e nuova tassazione dal 2027: gli effetti dell’abolizione della clausola di salvaguardia

1 giorno fa
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Tra le novità introdotte dal nuovo Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.Lgs. 12 agosto 2026, n. 117) vi è una modifica destinata a incidere sulle tasche di una platea molto ampia di lavoratori: l'abrogazione della cosiddetta “clausola di salvaguardia” sulla tassazione del trattamento di fine rapporto (TFR), introdotta nel 2006 e finora sempre rimasta in vigore.


La modifica normativa e il suo impatto

L'art. 376 del D.Lgs. 117/2026 abroga l'art. 1, comma 9, della legge 296/2006, che dal 2007 consentiva di calcolare l'imposta sul TFR con le aliquote IRPEF vigenti al 31 dicembre 2006, se più favorevoli rispetto a quelle applicabili al momento della cessazione del rapporto. La norma decorre dal 1° gennaio 2027 e riguarda i lavoratori dipendenti che termineranno il rapporto, per pensionamento, dimissioni o cambio di occupazione, da quella data in poi. L'effetto non è automatico né uniforme: il prelievo può salire soprattutto per chi ha maturato il TFR in una lunga carriera e ha redditi medio-alti, casi in cui il confronto con le vecchie aliquote del 2006 dava finora il beneficio maggiore; per i redditi più contenuti l'impatto resta invece marginale.


La situazione prima della riforma: il paracadute fiscale del 2006

Per comprendere la portata della novità occorre ricordare perché la clausola era stata introdotta. Con la riforma dell'IRPEF del 2007 erano cambiate aliquote e scaglioni di reddito, con il rischio di penalizzare proprio il TFR, una somma che si accumula nel corso di molti anni e viene tassata solo alla liquidazione, tramite il meccanismo della tassazione separata. Per evitare questo effetto, il legislatore aveva previsto un confronto tra due sistemi impositivi: quello vigente al momento della cessazione del rapporto e quello in vigore al 31 dicembre 2006. Quando quest'ultimo risultava più conveniente, al lavoratore veniva riconosciuto il trattamento fiscale più favorevole; la stessa regola si applicava anche alle indennità equipollenti e alle altre somme legate alla cessazione del rapporto. Si trattava, di fatto, di una tutela pensata per accompagnare la transizione al nuovo sistema IRPEF, ma rimasta operativa nel tempo come garanzia strutturale per i lavoratori.


Come funzionerà la tassazione dopo la riforma

Con l'abrogazione dell'art. 1, comma 9, della legge 296/2006, dal 2027 il confronto con le aliquote del 2006 non sarà più possibile: il TFR sarà tassato solo secondo la disciplina IRPEF vigente al momento rilevante per la tassazione separata, senza alcun recupero del trattamento storico anche quando più vantaggioso. Conta non il periodo in cui le quote sono state accantonate, ma la data di cessazione del rapporto: chi ha costruito il proprio TFR anche prima del 1° gennaio 2027, quindi, non beneficerà più del vecchio confronto se il rapporto termina dopo quella data. È opportuno prestare attenzione alle cessazioni a cavallo tra 2026 e 2027: secondo alcune prime interpretazioni, la nuova disciplina potrebbe riguardare anche i rapporti conclusi il 31 dicembre 2026, se il diritto al TFR sorge dal giorno successivo. Su questo punto si attendono ancora chiarimenti ufficiali dell'Agenzia delle Entrate: chi è vicino al cambio d'anno dovrà verificare con precisione sia la data di cessazione sia quella di maturazione del diritto al TFR.


Tax & Legal Research Hub

Centro Studi e Pianificazione Fiscale

Responsabile

Dott. Valerio Locatelli

Coordinatore

Dott. Giancarlo Marengo

 
 
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