Trust e Decreto Omnibus: l'opzione per la tassazione "in entrata" si estende a imposta ipotecaria e catastale

Tra le misure interessate dal Decreto Omnibus (D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, in vigore dal 12 agosto 2026) vi è anche un tema che, dalla sua introduzione legislativa del 2024, ha dato adito a significativi dubbi interpretativi e applicativi: l'esercizio dell’opzione per la tassazione "in entrata" dei trust.
Il presupposto normativo dell’art. 4-bis del TUS
La riforma delle successioni e donazioni (D.Lgs. 139/2024) ha introdotto nel TUS (D.Lgs. 346/1990) il nuovo art. 4-bis, dedicato ai trust e agli altri vincoli di destinazione. La regola generale è la tassazione "in uscita": l'imposta si applica solo al momento del trasferimento dei beni dal trustee al beneficiario. Il comma 3 consente, però, al disponente (o al trustee, nei trust testamentari) di optare per la tassazione "in entrata": pagare l'imposta già al conferimento dei beni nel trust, con aliquote e franchigie vigenti in quel momento. Si tratta, per tale possibilità di scelta discrezionale, di un unicum del sistema tributario italiano.
La modifica: l'opzione all’entrata ora copre anche le ipo-catastali
La formulazione letterale del testo normativo, riferendosi al singolare "all'imposta", fondava legittimamente il dubbio se l’opzione potesse estendere i propri effetti anche alle altre imposte indirette, ipotecaria e catastale, dovute qualora oggetto di dotazione del trust fossero beni immobili.
L'art. 13 del Decreto Omnibus è intervenuto, risolvendo affermativamente la questione sollevata: adeguando il testo legislativo, l'opzione per la tassazione in entrata comporta ora il pagamento anticipato non solo dell'imposta di successione e donazione, ma anche dell’imposta ipotecaria e catastale, ogni qualvolta oggetto del conferimento siano beni immobili.
Il nodo ancora aperto: il provvedimento attuativo latente
L’entrata in vigore del nuovo art. 4-bis è stata accompagnata dall’attesa, prescritta dal comma 4, di un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che stabilisca le modalità attuative dell'intero regime della tassazione indiretta del trasferimento dei beni in trust, incluso l'esercizio dell'opzione all’entrata. Tuttavia, pur essendo trascorsi quasi due anni, tale provvedimento non è ancora stato emanato, con la conseguenza che molti soggetti interessati si trovano nell’impossibilità di esercitare una scelta legittimamente consentitagli, per ragioni di mero impedimento operativo. Le implicazioni, peraltro, si estendono ben oltre: rimangono tuttora aperti dubbi interpretativi di rilievo, tra cui, in particolare, la conciliabilità dell’esercizio dell’opzione all’entrata con il regime agevolativo di esenzione ex c.4-ter dell’art. 3 del TUS o il regime 24-bis del TUIR. Tematiche che, nel silenzio di prassi, hanno focalizzato gli interessi di gran parte della dottrina professionale, auspicando un chiarimento autorevole che dia certezza al quadro normativo commentato.
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Responsabile
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Coordinatore
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