Compensi reversibili: disciplina giuridica e fiscale
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1.Cosa sono i compensi reversibili
I compensi reversibili sono emolumenti spettanti al dipendente ovvero al collaboratore coordinato e continuativo, di una società controllante, nominato quale membro dell'organo amministrativo di una società controllata, con l'obbligo di riversamento alla stessa società controllante; tale normativa non trova applicazione, invece, nel caso di amministratore che percepisce il compenso quale reddito di lavoro autonomo. Inoltre, tale normativa è applicabile anche nel caso in cui l'amministratore della controllata risulti amministratore anche della controllante, purché il suo rapporto lavorativo generi reddito di lavoro dipendente o assimilato.
L' introduzione dei compensi reversibili si articola su più fasi:
Nomina da parte della controllante di un proprio dipendente/collaboratore come amministratore della controllata;
Accordo di reversibilità del compenso tra amministratore e controllante;
Versamento del compenso ricevuto dall'amminstratore alla controllante e documentazione dell'effettivo pagamento.
2.Imposte dirette
I profili impositivi per i diversi attori sono i seguenti:
Amministratori: i compensi reversibili non costituiscono reddito di lavoro assimilato a quello di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50, co.1, lett. b) TUIR e, pertanto, non devono essere assoggettati a tassazione ai sensi dell'art.51, co.2, lett. e) TUIR; in aggiunta, come sottolineato dalla circ.326/1997 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, devono essere esclusi dall'applicazione della ritenuta a titolo di acconto.
Società controllata: il compenso versato non rientra nella normale fattispecie dei compensi agli amministratori, in quanto versato direttamente alla società controllante come compenso per l'utilità ricevuta e, dunque, assoggettabile alle regole generali per la determinazione del reddito d'impresa come costi per prestazioni e servizi. I compensi saranno da rilevarsi, dunque, per competenza (non trovando applicazione l'art.95, co.5 TUIR) e saranno deducibili ai fine IRES ma non ai fini IRAP.
Società controllante: al pari di quanto visto per la controllata, la controllante rileva per competenza i compensi ricevuti quali ricavi per prestazioni di servizi, i quali saranno imponibili ai fini IRES ma non ai fini IRAP.
3.Imposte indirette
La disciplina IVA si articola in due distinte fattispecie a seconda della soggettività dell'amministratore:
Se la prestazione è svolta da un soggetto che non esercita per professione abituale attività di lavoro autonomo, la prestazione non è assoggettata ad IVA in quanto esclusa dal campo di applicazione del tributo (art.5, co.2 DPR 633/1972);
Se la prestazione è svolta da un collaboratore che esercita per professione abituale attività di lavoro autonomo, questi dovrà fatturare alla controllata l'importo del compenso reversibile assoggettandolo ad IVA, ma incassando da questa solo l'imposta ed eventuali compensi previdenziali integrativi.
4.Contributi INPS
In materia di contribuzione previdenziale INPS, si ritiene che l’amministratore non sia tenuto al versamento dei contributi sull'ammontare dei compensi reversibili, poiché le somme percepite non sono qualificabili come reddito in capo all'amministratore stesso.
In particolare, quando il compenso:
non entra nella disponibilità dell’amministratore,
ma viene corrisposto direttamente dalla società a un diverso soggetto (ad esempio, alla società controllante),
viene meno il presupposto contributivo che richiede l’effettiva percezione del reddito da parte del soggetto obbligato.
Ne consegue che, in assenza di un'effettiva disponibilità, non sorge l’obbligo di iscrizione e contribuzione alla Gestione Separata INPS in relazione a tali compensi.
5.Compensi reversibili cross border
Il recente interpello n. 330/2023 dell’Agenzia delle Entrate ha esaminato la fattispecie dei compensi reversibili erogati da una società italiana in favore di un proprio consigliere di amministrazione, nominato dalla società controllante estera, presso la quale il medesimo soggetto ricopre altresì la qualifica di lavoratore dipendente.
L'Agenzia ha osservato come tale versamento debba essere inquadrato nell'ambito dell'art.7 della Convezione OCSE quale reddito d'impresa, risultando così imponibile in capo unicamente alla controllante nel Paese estero (salvo il caso in cui quest'ultima detenga una stabile organizzazione in Italia) e, simmetricamente, deducibile per la società italiana secondo il generale principio di competenza.
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