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Welfare aziendale: novità 2026 tra Decreto Omnibus e prassi dell'Agenzia delle Entrate

11 minuti fa
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1. La disciplina in breve

Il welfare aziendale comprende le prestazioni, le opere e i servizi che il datore di lavoro riconosce alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti, in natura o a titolo di rimborso spese, con finalità di rilevanza sociale. Il riferimento normativo è l'art. 51, comma 2, del TUIR, che ne prevede la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente. Le ipotesi più rilevanti sono:

  • lett. f): opere e servizi offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti, e ai familiari indicati nell'art. 12, per le finalità di cui all'art. 100, comma 1 (educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria, culto);

  • lett. f-bis): somme, servizi e prestazioni per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell'art. 12, di servizi di educazione e istruzione, anche in età prescolare, ludoteche, centri estivi e invernali e borse di studio;

  • lett. f-ter): somme e prestazioni per la fruizione di servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell'art. 12.

Sul piano della deducibilità per l'impresa, le spese sostenute in conformità a disposizioni di contratto, accordo o regolamento aziendale sono integralmente deducibili ai sensi dell'art. 95, comma 1, del TUIR. Se le opere e i servizi sono invece offerti volontariamente, opera il limite del cinque per mille dell'art. 100 del TUIR. Da qui l'importanza di un regolamento o accordo aziendale che formalizzi il vincolo di erogazione. Il welfare aziendale può essere oggetto di conversione in premi di risultato; sul punto rinviamo al nostro precedente contributo: Welfare aziendale e premi risultato: interconnessione tra i due regimi.


2. Le novità del Decreto Omnibus

Il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148 (c.d. Decreto Omnibus), in vigore dal 12 agosto 2026, interviene all'art. 1 sul comma 4-ter dell'art. 12 del TUIR. Questa norma definisce i "familiari" e i "familiari a carico" ogni volta che una disposizione fiscale rinvia all'art. 12, e incide quindi direttamente sul perimetro dei beneficiari del welfare.

Per comprendere la modifica occorre ricordare che l'art. 1 del D.Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192 aveva previsto, a partire dal periodo d'imposta 2025, che le "altre persone" elencate nell'art. 433 c.c. (tra cui genitori e ascendenti, suoceri, generi e nuore, fratelli e sorelle) rilevassero solo se conviventi con il contribuente o percettrici di assegni alimentari non derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. La condizione valeva per tutte le disposizioni fiscali richiamanti l'art. 12 e, con efficacia sull'intero 2025, non avrebbe consentito, a posteriori, di fruire dei piani di welfare già attuati a favore di familiari non conviventi.

Il Decreto Omnibus ripristina, nella sostanza, il quadro previgente:

  • convivenza o assegni alimentari sono richiesti, insieme ai limiti di reddito dell'art. 12, comma 2, solo quando la norma fiscale fa riferimento ai familiari fiscalmente a carico, con riguardo agli "altri familiari" dell'art. 433 c.c.;

  • quando la norma richiama genericamente le persone indicate nell'art. 12, come le lett. f-bis) e f-ter) dell'art. 51, comma 2, nessun requisito di convivenza è più richiesto;

  • la modifica si applica dal periodo d'imposta 2025 (art. 1, comma 3), a beneficio di chi poteva fruire delle agevolazioni nella vigenza dell'art. 12 al 31 dicembre 2024.

Il medesimo decreto interviene inoltre (art. 2) sulla tassazione del fringe benefit auto in uso promiscuo, tema che esula dal presente approfondimento.


3. Il chiarimento dell'Agenzia: risposta a interpello n. 163/2026

Con la risposta n. 163/2026 l'Agenzia delle Entrate applica le nuove regole a un caso concreto. Oggetto del quesito è un dipendente che chiedeva se potesse beneficiare del regime di favore il rimborso, previsto dal piano di welfare aziendale, delle spese sostenute nel 2025 per il ricovero e l'assistenza della madre presso una RSA, pur non essendo il familiare convivente. Il provider del piano aveva infatti subordinato l'esenzione al requisito della convivenza, introdotto dal D.Lgs. 192/2025.

L'Agenzia ricostruisce l'evoluzione del comma 4-ter dell'art. 12 del TUIR e richiama gli atti parlamentari relativi al D.Lgs. 148/2026, da cui emerge che la modifica è stata introdotta per superare le criticità create dal D.Lgs. 192/2025 sui piani di welfare 2025 a favore degli "altri familiari" non conviventi. Conclude che il rimborso delle spese RSA sostenute per la madre non convivente non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. f-ter), del TUIR.

Il parere è reso "nel rispetto di ogni altra condizione prevista dalla normativa di riferimento, non oggetto della presente istanza": restano quindi da verificare, caso per caso, gli ulteriori presupposti del regime agevolato. La logica dell'interpello, fondata sulla nuova formulazione del comma 4-ter, vale per tutte le disposizioni che richiamano genericamente i familiari dell'art. 12.


4. Conclusioni

Il Decreto Omnibus riporta il perimetro dei familiari beneficiari dei piani di welfare alla situazione antecedente al D.Lgs. 192/2025, con effetto dal 2025, e la risposta n. 163/2026 ne conferma l'applicazione anche alle spese già sostenute. Restano invariati i presupposti generali del regime, richiamati nel nostro precedente contributo.

 
 
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