Bonus mamme 2026: aperte le domande, fino a 720 euro per le lavoratrici con almeno due figli

Dal 20 ottobre è possibile presentare all’INPS la domanda per il nuovo bonus mamme previsto per il 2026 dall’art. 1, comma 207, della L. 199/2025. Le istruzioni operative sono contenute nella circolare INPS n. 106 del 16 ottobre 2026. La misura prosegue quella introdotta per il 2025 dall’art. 6 del DL 95/2025 e ne aumenta l’importo: il contributo passa infatti da 40 a 60 euro per ogni mese, o frazione di mese, di lavoro svolto nell’anno, fino a dodici mensilità e quindi a un massimo di 720 euro. Il bonus opera in attesa dell’esonero contributivo parziale previsto dall’art. 1, comma 219, della L. 207/2024, la cui decorrenza è stata rinviata al 2027 dalla legge di Bilancio 2026. È a carico dello Stato, nel limite di spesa di 630 milioni di euro per il 2026.
Numero di figli ed età del più piccolo
Possono accedere le lavoratrici madri con due figli, il più piccolo dei quali abbia meno di dieci anni, oppure con tre o più figli, il più piccolo dei quali abbia meno di diciotto anni (compresi i figli adottati o in affidamento preadottivo). Il requisito deve sussistere al 1° gennaio 2026 o maturare entro il 31 dicembre 2026. Il beneficio decorre dal mese in cui il requisito si perfeziona e spetta fino al mese in cui il figlio più piccolo compie dieci o diciotto anni. Se il secondo figlio nasce ad aprile, ad esempio, spettano nove mensilità, da aprile a dicembre. Se invece il più piccolo di tre figli compie diciotto anni a giugno, le mensilità sono sei, da gennaio a giugno.
In caso di nascita del secondo o successivo figlio nel 2026, il requisito si consolida nel mese di nascita: il diritto non viene meno per l’eventuale decesso del bambino o per l’affidamento esclusivo di uno o più figli al padre. Restano invece esclusi i periodi di sospensione della responsabilità genitoriale.
Quali lavoratrici
Il bonus riguarda le lavoratrici dipendenti, pubbliche o private, con contratto a tempo determinato o indeterminato, con l’esclusione del lavoro domestico, e comprende anche i rapporti intermittenti e in somministrazione. Rientrano inoltre le lavoratrici autonome iscritte alle gestioni previdenziali obbligatorie, alle casse di previdenza professionali o alla Gestione separata. Il contributo spetta solo per i mesi, o le frazioni di mese, di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività autonoma, con esclusione dei periodi di sospensione. Sono escluse le titolari di cariche sociali e le imprenditrici non iscritte all’assicurazione generale obbligatoria.
Tre o più figli: il coordinamento con l’esonero contributivo
Per le madri con tre o più figli la regola dipende dal tipo di contratto. Il bonus spetta alle lavoratrici autonome e a quelle dipendenti a tempo determinato, mentre non spetta nei mesi in cui è in essere, anche solo in parte, un rapporto a tempo indeterminato, apprendistato compreso. In quei mesi le lavoratrici possono accedere, se ne ricorrono i requisiti, all’esonero del 100% dei contributi IVS a loro carico, previsto fino al 31 dicembre 2026 dall’art. 1, comma 180, della L. 213/2023. Le due misure non si cumulano: si alternano mese per mese in base al tipo di rapporto. Gli esempi della circolare chiariscono i casi più frequenti:
contratto a termine trasformato a tempo indeterminato: il bonus cessa dal mese della trasformazione e può scattare l’esonero. Con tre figli e trasformazione a luglio, il bonus spetta da gennaio a giugno;
terzo figlio nato nel 2026 con contratto già a tempo indeterminato: il bonus, riconosciuto fino a quel momento per i due figli, cessa dal mese di nascita. Con nascita a settembre, spetta fino ad agosto;
tre figli, il più piccolo con meno di diciotto anni, e contratto a tempo indeterminato fin dall’inizio: nessun bonus, ma l’esonero contributivo, se ne ricorrono i requisiti;
tre figli tutti maggiorenni: la lavoratrice non ha diritto né al bonus né all’esonero.
Per le madri con due figli non esiste alcuna incompatibilità: il bonus spetta a prescindere dalla durata del contratto, a tempo determinato o indeterminato.
Il limite di reddito
Ai requisiti si aggiunge un limite economico: la somma dei redditi da lavoro rilevanti ai fini delle imposte per il 2026 non deve superare 40.000 euro. Nel calcolo rientrano anche i redditi esenti o tassati con regimi sostitutivi o agevolati, considerati al lordo di franchigie e riduzioni percentuali. Si computano inoltre le somme che sostituiscono la retribuzione durante il rapporto di lavoro, come le indennità per congedo di maternità, di malattia o straordinario e i trattamenti di integrazione salariale. Per le dipendenti il reddito si considera al netto dei contributi previdenziali obbligatori trattenuti dal datore di lavoro, mentre i contributi facoltativi, come quelli per riscatti o ricongiunzioni, non sono deducibili. Non rilevano invece NASpI, DIS-COLL e pensioni, comprese quelle ai superstiti. Il contributo non è imponibile né ai fini fiscali né ai fini contributivi e non incide sull’ISEE.
Domanda, controlli e pagamento
La domanda va presentata entro il 31 dicembre 2026. Se il requisito si perfeziona nel mese di dicembre, il termine slitta al 31 gennaio 2027. Le interessate possono procedere in autonomia dal sito dell’INPS, con SPID di livello 2, CIE di livello 3, CNS o eIDAS, oppure rivolgersi al Contact Center o a un patronato. Nella domanda la lavoratrice dichiara, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti, indica i dati dei figli e sceglie la modalità di pagamento. Le dichiarazioni sono soggette a controlli anche dopo l’erogazione: in caso di dichiarazioni mendaci sono previste sanzioni, decadenza dal beneficio e recupero delle somme.
L’istruttoria è automatizzata e si conclude con l’accoglimento, l’accoglimento parziale (per alcune mensilità) o il rigetto. Il termine ordinario per il provvedimento è di 30 giorni. In caso di rigetto o di accoglimento parziale è ammessa la richiesta di riesame, da presentare solo in via telematica. L’importo riconosciuto per l’intero anno sarà pagato in un’unica soluzione con la mensilità di dicembre 2026; eventuali ulteriori tempistiche saranno comunicate dall’INPS con successivo messaggio.



