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Il socio che non impugna l’avviso paga per intero, anche se la società è in giudizio

12 minuti fa
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Per la Cassazione la sola pendenza del processo promosso dalla società non consente al socio di beneficiare della riscossione frazionata


Con l’ordinanza n. 27173 depositata il 19 ottobre 2026, la Corte di Cassazione è intervenuta su un aspetto finora poco esplorato del rapporto tra società di persone e soci nel contenzioso tributario. Si trattava di stabilire come debba essere riscosso quanto richiesto al socio che non ha impugnato l’avviso a lui notificato, quando invece l’avviso emesso nei confronti della società è oggetto di giudizio. La vicenda riguardava IVA e IRAP richieste al socio di una società di fatto quale coobbligato solidale. La Corte ha però esteso il proprio ragionamento agli accertamenti delle imposte sui redditi imputate per trasparenza, che rappresentano il terreno in cui la questione assume il maggiore rilievo pratico.


Per cogliere la portata della decisione occorre muovere da un dato ormai pacifico, ossia il litisconsorzio necessario tra la società di persone e i suoi soci. Poiché il reddito accertato alla società è imputato automaticamente a ciascun socio in proporzione alla quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla percezione (art. 5 TUIR), le Sezioni Unite (sent. 4 giugno 2008 n. 14815) hanno qualificato l’accertamento come unitario. Il ricorso proposto dalla società o da uno solo dei soci, anche contro un solo avviso, riguarda quindi inscindibilmente tutti gli altri, salvo che vengano prospettate questioni personali. Ne deriva un litisconsorzio necessario originario ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 546/92, che impone la partecipazione di tutti allo stesso processo a pena di nullità. Anche il socio che ha lasciato spirare i termini per impugnare il proprio avviso deve dunque essere chiamato nel giudizio promosso dalla società, sebbene non possa più contestare autonomamente l’atto.


Su questo assetto processuale si innesta la disciplina della riscossione in pendenza di giudizio, che non prevede una sospensione automatica ma un pagamento graduato in base all’esito del processo. L’art. 15 del DPR 602/73 dispone che le imposte corrispondenti agli imponibili accertati ma non ancora definitivi, con i relativi interessi, siano iscritte a ruolo a titolo provvisorio per un terzo dopo la notifica dell’atto, mentre le sanzioni in questa fase non sono dovute. L’art. 68 del D.Lgs. 546/92 regola poi i versamenti successivi, al netto di quanto già corrisposto. Si pagano i due terzi dopo la sentenza di primo grado che respinge il ricorso e il residuo dopo quella di secondo grado. Se invece il ricorso viene accolto, l’eccedenza va rimborsata d’ufficio entro novanta giorni dalla notifica della sentenza. Il frazionamento presuppone però che l’atto non sia ancora definitivo, poiché l’avviso non impugnato si consolida e consente la riscossione dell’intero.


Da qui il dubbio affrontato dalla Corte. Il socio, pur non avendo impugnato, resta parte necessaria del processo. Si poteva quindi sostenere che la pendenza del giudizio impedisse di considerare definitivo il suo avviso personale, limitando anche nei suoi confronti la riscossione al terzo. In questa direzione sembrava andare la prassi sul consolidato fiscale, dove l’art. 40-bis del DPR 600/73 prevede espressamente il litisconsorzio necessario tra consolidata e consolidante. La circ. 6 giugno 2011 n. 27/E (§ 13.3) ammette infatti la riscossione frazionata nei confronti di entrambe, a prescindere dalla loro effettiva presenza nel processo.


Tuttavia, la Cassazione ha respinto la tesi favorevole al socio, ragionando sulla definitività dell’avviso personale rispetto al suo destinatario. La Corte riconosce che tale definitività non impedisce al socio di giovarsi dell’esito favorevole del giudizio promosso dalla società, perché la pregiudizialità opera secundum eventum litis, con effetti positivi e negativi per chi ha partecipato al processo ed «effetti soltanto positivi nei confronti dei litisconsorti rimasti estranei al giudizio». Proprio perché il vantaggio dipende dall’esito, però, la sola pendenza di quel giudizio non basta: essa non preclude l’iscrizione a ruolo dell’importo richiesto con l’avviso personale non impugnato, né giustifica la sospensione del processo relativo alla cartella. Ciò non lede il diritto di difesa del socio, che con la notifica dell’avviso è stato messo in condizione di difendersi, e la definitività dell’accertamento è dunque «la conseguenza della sua scelta di non impugnare». Il socio inerte si espone così a pagare subito l’intero, potendo giovarsi della vittoria della società solo a giudicato formato e con i limiti che le Sezioni Unite individuano, a partire dall’irripetibilità di quanto già versato.


La soluzione è in linea con Cass. 10 marzo 2021 n. 6617, che in materia di IVA aveva ammesso l’iscrizione a ruolo per l’intero nei confronti del socio coobbligato, a fronte di un avviso non impugnato dalla società e pur in presenza del ricorso dell’altro socio. Ne discende un’indicazione operativa netta. Il socio che voglia accedere alla riscossione frazionata, chiedere la sospensione ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. 546/92 e ottenere il rimborso in caso di esito favorevole non può affidarsi al ricorso della società, ma deve impugnare tempestivamente anche il proprio avviso.

 
 
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