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STP e soci investitori: il Notariato triveneto chiarisce il requisito dei due terzi

33 minuti fa
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Con la massima Q.A.19, aggiornata a settembre 2026, il Comitato triveneto dei notai chiarisce che nelle società tra professionisti (STP) gli investitori possono detenere la maggioranza del capitale, purché ai professionisti siano garantiti almeno i due terzi dei voti, anche attraverso gli strumenti consentiti dal modello societario prescelto.


La massima interviene sulle incertezze interpretative sorte dopo la riforma dell’art. 10, comma 4, lett. b), della L. 183/2011, introdotta dalla legge annuale per la concorrenza 2025 (L. 190/2025, art. 1, comma 24), in vigore dal 3 gennaio 2026. La riforma aveva chiarito l’alternatività tra il numero dei soci professionisti e la loro partecipazione al capitale, ma il riferimento all’irrilevanza dei patti sociali e parasociali derogatori aveva lasciato dubbi sulla possibilità di separare la titolarità del capitale dal controllo delle decisioni sociali.


Il contrasto interpretativo sulla disciplina originaria

La questione trae origine dalla formulazione iniziale della disposizione, secondo cui «in ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci». L’impiego della congiunzione «e» aveva dato luogo a due orientamenti contrapposti. Secondo l’interpretazione più restrittiva, sostenuta inizialmente dal CNDCEC, da alcuni ordini professionali e da pronunce di merito, tra cui quella del Tribunale di Treviso del 20 settembre 2018, i requisiti dovevano essere soddisfatti cumulativamente, sicché i professionisti avrebbero dovuto rappresentare almeno i due terzi dei soci e detenere una corrispondente quota del capitale.


Un diverso orientamento, sostenuto dal Notariato, valorizzava invece il peso effettivo dei professionisti nelle decisioni sociali, in coerenza con la finalità della disciplina, volta a impedire che i soci non professionisti condizionino le scelte strategiche della società e l’esercizio dell’attività professionale. Nella medesima direzione si era espressa l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), che con la segnalazione AS1589 del 12 giugno 2019 aveva ritenuto l’interpretazione restrittiva un ostacolo alla concorrenza, osservando che le STP devono potersi avvalere degli strumenti organizzativi previsti per il modello societario adottato.


La riforma del 2025 e il nodo dei patti sociali e parasociali

La legge annuale per la concorrenza 2025 ha recepito solo parzialmente questa impostazione. La disposizione vigente stabilisce che «il numero dei soci professionisti ovvero, in alternativa, la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci, tenuto conto delle regole stabilite per il modello societario prescelto», ma aggiunge che «a tal fine nessun rilievo hanno i patti sociali o parasociali che derogano alle regole predette», senza precisare quali accordi debbano considerarsi irrilevanti né le conseguenze di tale irrilevanza. Nelle società di capitali, infatti, i diritti di voto sono generalmente proporzionati alla partecipazione al capitale, e l’attribuzione agli investitori di una quota maggioritaria richiede il ricorso a strumenti quali diritti particolari, voto plurimo o partecipazioni prive del diritto di voto. Se tali strumenti fossero irrilevanti ai fini della verifica del requisito, si riproporrebbe nella sostanza la necessità che i professionisti detengano i due terzi del capitale.


Non sorprende, dunque, che i primi commenti alla riforma abbiano espresso posizioni divergenti: da un lato, chi ha ritenuto definitivamente ammessa la partecipazione maggioritaria degli investitori; dall’altro, chi ha sostenuto, con riferimento alle s.r.l., che il requisito debba essere garantito attraverso la partecipazione al capitale, salvo specifici correttivi statutari.


La massima Q.A.19: decisivo il controllo effettivo dei professionisti

La massima esamina tre possibili interpretazioni dell’inciso. La prima considera gli accordi derogatori validi a ogni effetto, ma irrilevanti ai fini del calcolo dei due terzi, e viene respinta perché renderebbe il requisito «meramente formale e non effettivo». La seconda esclude che le STP possano utilizzare gli strumenti con cui il modello societario consente di derogare alle regole ordinarie di attribuzione del voto, ma viene anch’essa disattesa, poiché relegherebbe le STP a società «minori», in contrasto con l’art. 10, comma 3, della L. 183/2011, che ne consente la costituzione secondo i modelli disciplinati dai Titoli V e VI del Libro V del codice civile.


Il Comitato aderisce alla terza interpretazione, secondo cui l’inciso deve essere letto nel senso che «non è possibile attraverso un patto sociale o parasociale attribuire ai soci professionisti un peso inferiore ai due terzi in qualunque decisione dei soci, nessuna esclusa». Restano quindi ammissibili gli strumenti di differenziazione del voto consentiti dalla legge, come le quote a voto plurimo o prive del diritto di voto nelle s.r.l.-PMI o il criterio di maggioranza per teste nelle società di persone, mentre non sono consentite clausole che sottraggano anche una sola decisione al controllo qualificato dei professionisti.


Il rispetto della soglia va pertanto verificato alla luce delle regole concretamente adottate dalla società e, se lo statuto prevede criteri di voto differenti a seconda delle materie, rispetto a ciascuno di essi. Così, in una società in accomandita semplice in cui tutte le decisioni siano assunte a maggioranza calcolata sugli utili, è sufficiente che ai professionisti spettino almeno i due terzi degli utili, anche se minoritari per numero e per capitale.


Le conseguenze per l’apertura del capitale delle STP

La massima offre dunque una lettura autorevole, sebbene non vincolante, che distingue la titolarità del capitale dall’esercizio del potere decisionale: la partecipazione maggioritaria degli investitori non è, di per sé, incompatibile con la disciplina delle STP, a condizione che i professionisti conservino almeno i due terzi dei voti in tutte le decisioni sociali. La sua concreta applicazione dovrà tuttavia confrontarsi con la prassi degli ordini professionali.

 
 
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