Polizze per gli amministratori: welfare difficile, deducibilità incerta per le key man

Le polizze che una società stipula sulla persona dei propri amministratori possono rispondere a finalità molto diverse a seconda dei casi. Alcune sono attribuite all'amministratore come beneficio personale, a favore suo o dei suoi familiari, e pongono il problema di capire se possano rientrare in un piano di welfare aziendale. Altre soddisfano invece un interesse proprio dell'impresa e, tra queste, un ruolo particolare spetta alle polizze key man, con cui la società si tutela dalla perdita di una figura essenziale e per le quali la questione centrale è la deducibilità del premio assicurativo.
Polizze a favore dell'amministratore e welfare aziendale
Per le polizze a favore dell'amministratore, o dei suoi familiari, occorre tenere distinte due strade, che seguono regole diverse. La prima è il welfare in senso proprio: l'articolo 51, comma 2, lettera f-quater), del Tuir esclude dal reddito i premi per le polizze che coprono il rischio di non autosufficienza (long term care) o di gravi patologie (dread disease). Poiché i compensi degli amministratori sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente, la norma si applica in astratto anche a loro, ma solo se la copertura è offerta alla generalità o a categorie omogenee di dipendenti e non ad personam (circolare 5/E/2018), e solo per le prestazioni a favore dell'assicurato e non dei suoi familiari.
La seconda strada è quella del fringe benefit. Per tutte le altre polizze il premio è deducibile per la società ma concorre al reddito del beneficiario, salvo rientrare nella soglia dell'articolo 51, comma 3, pari a 258,23 euro e portata per il triennio 2025-2027 a 1.000 euro (2.000 euro con figli a carico) dalla legge 207/2024. Questa soglia è una franchigia sul valore dei beni e dei servizi ricevuti e non richiede alcuna destinazione alla generalità dei dipendenti: può quindi essere riconosciuta anche al solo amministratore, con l'avvertenza che, se il valore la supera, l'intero importo diventa imponibile.
Il problema dell'omogeneità della categoria si pone quindi soltanto per la prima strada. È su questo requisito che l'Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello 522/2019, ha negato il welfare a un consiglio di amministrazione di tre componenti, di cui uno solo retribuito: mancava una categoria omogenea e i benefit attribuiti agli amministratori senza compenso finivano per svolgere una funzione sostanzialmente remunerativa.
La via del welfare è dunque stretta nei casi più comuni, con uno o due amministratori che di fatto coincidono con la società, e diventa percorribile con un consiglio strutturato e un piano generale che gradui i benefici per categoria; altrimenti resta la sola soglia dei fringe benefit, oltre la quale il premio è un ordinario compenso in natura, tassato in capo all'amministratore.
Le polizze key man e la deducibilità del premio
Diverso è il caso delle polizze key man, con le quali la società, contraente e beneficiaria, si assicura contro le conseguenze economiche della morte o dell'invalidità di una figura essenziale, tipicamente l'amministratore. Non basta però che beneficiaria sia la società: secondo la dottrina e la giurisprudenza di merito l'assicurato deve essere davvero un soggetto chiave, non facilmente sostituibile, la polizza non deve essere riscattabile né avere finalità speculative e deve trasferire effettivamente il rischio all'assicuratore. Il premio non è allora un compenso per l'assicurato e la polizza resta fuori dal welfare; permane, tuttavia, il problema circa la deducibilità dello stesso premio in capo alla società.
Su questo punto la dottrina è favorevole alla tesi positiva. La norma di comportamento n. 154 dell'Associazione dottori commercialisti di Milano (14 gennaio 2004) considera il costo inerente, perché morte o infortunio dell'amministratore sono eventi sfavorevoli per la società, che dal venir meno delle sue capacità e conoscenze può subire ripercussioni negative; l'indennizzo è invece una sopravvenienza attiva imponibile. Nello stesso senso il parere n. 7/2010 della Fondazione studi dei consulenti del lavoro giudica opinabile il criterio opposto della Cassazione: un costo inerente non può essere escluso dal reddito che contribuisce a formare e, se il premio fosse indeducibile, l'indennizzo non dovrebbe essere tassato come sopravvenienza attiva, esito di cui il parere dubita.
La Cassazione ha invece mostrato un orientamento sfavorevole, ma i precedenti richiamati non riguardano una vera polizza key man. La sentenza 28004/2009 si occupava di polizze infortuni a favore di dirigenti, quadri e impiegati, previste da un accordo sindacale, con la società beneficiaria dell'indennizzo: la Corte ha negato la deduzione perché i premi, "pur se inerenti alla gestione dell'impresa", non sono diretti alla produzione del reddito. Lo stesso principio è stato applicato all'assicurazione sulla vita dell'amministratore (Cassazione 19204/2017), con una nozione di inerenza ormai superata dalla stessa Corte, che la valuta rispetto all'attività d'impresa nel suo complesso e non ai ricavi (Cassazione 6368/2021).
Neppure la sentenza 24022/2024, spesso citata come conferma dell'indeducibilità, riguarda una polizza nell'interesse della società: erano due polizze, vita e infortuni, sul presidente del consiglio di amministrazione, con beneficiari familiari ed eredi. Il motivo è stato dichiarato inammissibile, i precedenti sono richiamati solo in via aggiuntiva e non è stata esaminata la tassazione dei premi in capo al presidente. Per quanto emerge dalle pronunce esaminate, la Cassazione non ha quindi ancora affrontato espressamente una vera polizza key man con la società beneficiaria: i precedenti riguardano personale dipendente (2009) e familiari o eredi (2024).
La giurisprudenza di merito è in larga parte favorevole quando beneficiaria è la società, caso per caso: Ctp Agrigento 1840/7/15 (occorre verificare che l'assicurato sia davvero una figura chiave), Ctr Veneto 1183/2/16 (inerenza dei premi caso morte a favore della società), Cgt Piemonte 1038/2022 (distinzione tra componente assicurativa, deducibile, e finanziaria).
Utile soprattutto la Cgt di secondo grado del Veneto n. 4/2026 (depositata il 7 gennaio 2026), perché mostra come il beneficiario segni il confine. Un'agenzia assicurativa aveva dedotto una polizza qualificata key man, con una copertura infortuni e invalidità e una caso morte a favore delle mogli dei soci. I giudici hanno distinto le due componenti: la prima, a tutela dell'operatività aziendale, "può presentare profili di inerenza"; la seconda è "estranea all'interesse della società", perché utilità personale e familiare, e hanno confermato la ripresa del 50% del premio. La key man non è dunque esclusa in sé, ma lo è la parte che avvantaggia i familiari dei soci.
In attesa di un chiarimento della Cassazione, il tema resta quindi aperto e il rischio di una contestazione non può escludersi. Le indicazioni di dottrina e giurisprudenza di merito suggeriscono che la deduzione sia più difendibile quando la società è l'unica beneficiaria e la polizza copre un rischio effettivo per l'impresa, mentre per i benefici destinati a familiari o eredi appare più prudente il trattamento come compenso in natura dell'amministratore, tassato in capo a lui e deducibile per la società (norma Adc n. 154).



