Partite IVA inattive: la chiusura d’ufficio guarda all’attività effettiva, non alla dichiarazione

Introduzione
La presentazione annuale della dichiarazione, anche in assenza di operazioni, potrebbe non essere più sufficiente a evitare la chiusura d’ufficio della partita IVA. Con il provvedimento prot. n. 277710 del 12 ottobre 2026, il direttore dell’Agenzia delle entrate ha infatti modificato i criteri per l’individuazione delle partite IVA inattive, spostando l’attenzione dall’adempimento dichiarativo alle evidenze concrete dell’esercizio dell’attività, quali fatture elettroniche, corrispettivi telematici e versamenti.
La disciplina nel Testo Unico IVA e le novità del nuovo provvedimento
L’art. 35, comma 15-quinquies, D.P.R. 633/1972 prevede che l’Agenzia delle entrate proceda alla chiusura d’ufficio delle partite IVA dei soggetti che, sulla base dei dati e degli elementi in suo possesso, risultino non aver esercitato, nelle tre annualità precedenti, attività d’impresa, artistiche o professionali, restando impregiudicati i poteri di controllo e accertamento. La disposizione rinvia a un provvedimento del direttore dell’Agenzia per la definizione dei criteri e delle modalità applicative, imponendo comunque l’invio di una comunicazione preventiva al contribuente.
Il precedente provvedimento del 3 dicembre 2019, prot. n. 1415522, individuava i soggetti inattivi mediante riscontri automatizzati fondati sull’omessa presentazione, nel triennio, della dichiarazione IVA o della dichiarazione dei redditi relativa a redditi di lavoro autonomo o d’impresa. In questo modo, la presentazione della dichiarazione finiva per assumere il valore di indice dell’esercizio dell’attività: chi continuava a dichiarare, anche senza compiere operazioni effettive, rimaneva fuori dalla procedura. È proprio su questo aspetto che interviene il nuovo provvedimento.
Il nuovo punto 2.1 elimina infatti ogni riferimento alle dichiarazioni e individua quali fonti di riscontro le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, comprese quelle relative alle fatture elettroniche, ai corrispettivi telematici e ai versamenti effettuati tramite riscossione spontanea. La modifica è motivata dalla crescente disponibilità di dati più accurati e tempestivi sull’effettivo svolgimento dell’attività e determina, sul piano applicativo, un potenziale ampliamento della platea dei soggetti interessati: possono rientrare nella procedura anche contribuenti che abbiano regolarmente presentato le dichiarazioni, ma senza lasciare tracce concrete di operatività. Resta comunque fermo, come chiarisce il punto 3.8, che i riscontri automatizzati non possono costituire, da soli, il fondamento di decisioni o provvedimenti.
Una volta individuato il soggetto potenzialmente inattivo, l’Agenzia è tenuta a informarlo preventivamente. Anche sotto questo profilo il nuovo provvedimento introduce una disciplina più puntuale: la comunicazione è trasmessa al domicilio digitale del titolare, ai sensi dell’art. 60-ter D.P.R. 600/1973, oppure, in mancanza, al domicilio digitale del rappresentante; solo qualora entrambi risultino assenti, l’invio avviene mediante raccomandata con avviso di ricevimento al domicilio fiscale. Il documento è inoltre reso disponibile nella sezione “L’Agenzia scrive” del Cassetto fiscale, con avviso nell’area riservata e messaggio tramite App IO.
La comunicazione assume un rilievo ancora maggiore perché segna anche il momento dal quale decorrono gli effetti della chiusura. Il provvedimento del 2019 non individuava espressamente tale decorrenza, mentre il nuovo punto 2.6 stabilisce che la chiusura opera dal sessantesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione oppure, qualora la consegna non sia possibile, dalla data in cui questa viene resa disponibile nell’area riservata. Entro lo stesso termine di 60 giorni il contribuente può rivolgersi a qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate per fornire elementi idonei a dimostrare l’insussistenza dei presupposti per la chiusura.
Il nuovo testo disciplina inoltre in modo espresso ciò che accade una volta decorso il termine. Il provvedimento del 2019 prevedeva infatti la riattivazione soltanto del codice fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche, senza regolare la richiesta riferita a una partita IVA già chiusa, questione rimasta sostanzialmente affidata alla prassi degli uffici tramite istanze di autotutela. I punti 2.8 e 2.9 colmano ora tale lacuna, consentendo al contribuente che ritenga illegittima la chiusura di presentare un’istanza motivata di riattivazione della partita IVA e, ove estinto, anche del codice fiscale. L’ufficio, valutate le argomentazioni e la documentazione prodotte, può disporre la riattivazione con effetto dalla data originaria di apertura e senza soluzione di continuità.
Le modifiche vanno quindi lette in una logica unitaria. Il superamento del criterio fondato sulla presentazione delle dichiarazioni consente all’Agenzia di intercettare anche situazioni nelle quali gli adempimenti formali risultino assolti, ma non emergano elementi concreti di esercizio dell’attività. In questo nuovo assetto, la comunicazione preventiva diventa il momento centrale per far valere circostanze che i controlli automatizzati non sono in grado di cogliere, mentre la possibilità di ottenere la riattivazione con efficacia dalla data originaria offre un rimedio espresso anche a chi non abbia reagito entro il termine previsto.



