Deducibilità degli interessi fiscali: la scelta dello strumento di definizione incide sull'Ires

Con la risposta a interpello n. 185 del 15 ottobre 2026 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che gli interessi versati per regolarizzare la propria posizione fiscale non hanno lo stesso trattamento ai fini Ires, perché la deducibilità dipende dallo strumento utilizzato: sono deducibili quelli pagati in sede di conciliazione giudiziale, mentre non lo sono quelli corrisposti con il ravvedimento operoso, anche quando le due definizioni nascono dalla stessa vicenda e vengono perfezionate contestualmente.
Il chiarimento trae origine dal caso di una società che, dopo una serie di contestazioni sull'indebita detrazione dell'Iva relative a più annualità, ha definito con la conciliazione giudiziale il primo anno, già oggetto di contenzioso, e ha regolarizzato con il ravvedimento operoso ex art. 13 del D.Lgs. 472/1997 gli anni successivi. Proprio in ragione di questa duplice definizione, la società ha chiesto di confermare che tutti gli interessi versati fossero deducibili e non soggetti ai limiti dell'art. 96 del Tuir, trattandosi di somme prive di causa finanziaria. A sostegno di tale posizione ha richiamato le risposte n. 541/2022 e n. 172/2024, che avevano già riconosciuto la deducibilità degli interessi pagati in conciliazione e in accertamento con adesione, e ha sostenuto che la risposta n. 56/2025, la quale aveva escluso la deducibilità degli interessi da ravvedimento per un professionista, non fosse estendibile al reddito d'impresa perché fondata sulle regole del lavoro autonomo.
L'Agenzia ha condiviso questa impostazione soltanto in parte. Per gli interessi da conciliazione ha confermato il proprio orientamento, osservando che essi hanno funzione compensativa del ritardo nell'esazione e non sono strettamente accessori all'obbligazione tributaria, con la conseguenza che, in assenza di una norma di indeducibilità, seguono le regole ordinarie del reddito d'impresa e, non derivando da rapporti aventi causa finanziaria, restano estranei all'art. 96 del Tuir. Per gli interessi da ravvedimento, invece, ha raggiunto la conclusione opposta, partendo dalla loro qualificazione come interessi moratori ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.Lgs. 472/1997 e richiamando la circolare n. 180/E del 1998, che li descrive come forma generalizzata di risarcimento del danno da ritardato adempimento. Su questa base, l'Agenzia ha fatto proprio il principio espresso dalla Cassazione nell'ordinanza n. 28740 del 4 ottobre 2022, secondo cui la prestazione di pagamento degli interessi da ritardato pagamento "si pone in termini di accessorietà rispetto all'obbligazione principale e della stessa, quindi, assume la medesima disciplina di non deducibilità", e ha concluso per l'indeducibilità ai fini Ires, ritenendo così assorbita la questione relativa all'art. 96.
Alla luce di quanto detto, la novità della risposta non risiede nella deducibilità degli interessi da conciliazione, già ammessa in precedenza, ma nell'estensione al reddito d'impresa dell'indeducibilità degli interessi da ravvedimento, che la prassi dell'Agenzia aveva finora affermato soltanto per i professionisti con la risposta n. 56/2025. Si tratta di un'estensione che recepisce un principio già espresso dalla Cassazione in relazione a una società di capitali (ordinanza n. 28740/2022), ma che l'Agenzia fa ora propria per i soggetti Ires, fondandola su un criterio preciso: la natura degli interessi dipende dal modo in cui il contribuente definisce la propria posizione, per cui nella regolarizzazione spontanea essi sono moratori e seguono il regime del tributo, mentre nella definizione di una contestazione, tramite conciliazione o adesione, hanno natura compensativa e restano autonomi.
Sul piano pratico, la risposta n. 185/2026 mostra che la scelta dello strumento con cui definire la propria posizione non incide soltanto sull'entità delle sanzioni, ma anche sul regime fiscale degli interessi, che sono deducibili ai fini Ires se versati in esito a conciliazione giudiziale o accertamento con adesione, e indeducibili se corrisposti con il ravvedimento operoso. Ne deriva che, prima di decidere come regolarizzare una contestazione, è opportuno valutare con attenzione anche questo effetto, che pur non essendo in genere determinante rispetto al risparmio sanzionatorio incide comunque sul costo complessivo della definizione e, per questo, merita di essere considerato fin dall'inizio.



