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Gruppi multilivello e trasparenza fiscale

11 minuti fa
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La tassazione ordinaria dei dividendi tra società

Quando gli utili netti generati da una società di capitali vengono distribuiti a un’altra società soggetta a IRES, trova ordinariamente applicazione l’articolo 89, comma 2, del TUIR, che prevede l’esclusione del 95% dei dividendi dalla formazione del reddito imponibile (cd. dividend exemption), comportando una tassazione effettiva dell’1,20% sull’importo distribuito.

Tale norma agevolativa origina dalla necessità di consentire il reinvestimento degli utili, considerando che, essendo percepiti da una società di capitali, rimangono nel regime d’impresa.

Nelle strutture societarie articolate su più livelli partecipativi, tale imposizione può, in linea generale, ripetersi in occasione delle successive distribuzioni dei medesimi utili lungo la risalita della catena partecipativa sino alla ultimate parent company.

In questo contesto può essere conveniente ricorrere al regime di trasparenza fiscale disciplinato dall’articolo 115 del TUIR (cd. “grande trasparenza”).

Tale disposizione consente, in presenza di specifici requisiti, alle società di capitali partecipate da altre società di capitali di imputare il proprio reddito imponibile direttamente ai soci, indipendentemente dall’effettiva distribuzione degli utili. Tuttavia, tale regime può applicarsi su opzione solo nel caso in cui ciascuna società socia detenga una partecipazione ai diritti di voto e agli utili non inferiore al 10% e non superiore al 50%, nel rispetto delle ulteriori condizioni previste dalla normativa. L’opzione richiede il consenso di tutti i soci ed è irrevocabile per tre esercizi della società partecipata. Al termine di ciascun triennio, essa si rinnova tacitamente per un ulteriore triennio, salvo revoca esercitata secondo le modalità previste dalla normativa.

Il regime ordinario nei gruppi multilivello: la doppia tassazione del 1,20%

Si consideri ora una holding di gruppo che detiene partecipazioni in una o più società operative, che è a sua volta partecipata da tre holding personali in misura paritetica. In assenza di opzione per la trasparenza, ciascun passaggio societario sconta una propria imposizione.

Si ipotizzi che le società operative distribuiscano alla holding di gruppo dividendi per un valore di 100. Ai sensi dell’art. 89 del TUIR, tali dividendi concorrono alla formazione del reddito imponibile della holding nella misura del 5%, determinando, quindi, un utile netto di 98,80 (imposta dovuta pari a 1,20).

Quando la holding di gruppo distribuisce il proprio utile netto alle holding personali, queste ricevono non più i 100 originari, ma 98,80. Anche in questo caso, il dividendo concorrerà al reddito nella misura del 5%, scontando un ulteriore prelievo di circa 1,19 (98,80 × 1,2%). L’onere fiscale complessivo necessario per portare dalla società operativa alle holding al vertice del gruppo l’utile lordo è così pari a 2,39, con un utile netto percepito pari a 97,61. Naturalmente, in caso di più livelli societari, il meccanismo si ripropone determinando una crescita dell’imposta complessiva dovuta a parità di utile netto nelle società operative.

L’opzione per la trasparenza fiscale

Qualora la holding di gruppo abbia optato per la trasparenza fiscale ex art. 115 TUIR, invece, il meccanismo di imposizione cambia nei seguenti termini. I dividendi distribuiti dalle società operative alla holding di gruppo continuano a concorrere alla formazione del reddito imponibile nella misura del 5%, ai sensi dell’art. 89 del TUIR.

La differenza rispetto al regime ordinario risiede nel fatto che tale reddito, anziché essere assoggettato a IRES direttamente in capo alla holding di gruppo, viene imputato per trasparenza alle holding personali, che assolvono la relativa imposizione indipendentemente dall’effettiva distribuzione degli utili.

La trasparenza fiscale non elimina, pertanto, la tassazione effettiva dell’1,20% sui dividendi originariamente percepiti dalla holding di gruppo (5% × 24%), ma ne trasferisce l’imposizione direttamente alle società socie. Pertanto, nel momento di successiva distribuzione dell’utile netto dalla holding di gruppo alle holding familiari di vertice, quest’ultimo non assume rilievo fiscale essendo già stato imputato per trasparenza in capo ai soci.

In questo scenario, il carico complessivo resta quindi pari all’1,20%, in luogo del 2,39% circa del regime ordinario.

Il trattamento degli utili e delle riserve anteriori all’opzione

Occorre in ogni caso distinguere gli utili formatisi durante il periodo di trasparenza dalle riserve costituite negli esercizi precedenti. Ai sensi dell’articolo 115, comma 5, del TUIR e dell’articolo 8 del D.M. 23 aprile 2004, le riserve di utili formatesi anteriormente all’opzione mantengono, in linea generale, il regime fiscale ordinario previsto dall’articolo 89 del TUIR.

Salva una diversa ed esplicita volontà assembleare, si considerano prioritariamente distribuiti gli utili e le riserve di utili formatisi durante il periodo di efficacia dell’opzione, anche ove la distribuzione avvenga successivamente alla fuoriuscita dal regime, fatta salva diversa indicazione nel verbale di distribuzione dei dividendi.

La trasparenza fiscale è sempre conveniente?

Sebbene il regime possa offrire vantaggi fiscali, la sua convenienza deve essere valutata caso per caso. In particolare, la scelta deve considerare la presenza di eventuali perdite fiscali, la durata triennale dell’opzione, il mantenimento dei requisiti previsti dall’articolo 115 del TUIR e l’eventuale convenienza di regimi alternativi, come il consolidato fiscale nazionale. Da ultimo, occorre in ogni caso considerare che la potenziale convenienza prospettata risulta emergere dal coordinamento tra la disciplina generale della grande trasparenza fiscale e quella della tassazione dei dividendi ex art. 89 TUIR. Per tale ragione, ove la struttura multilivello fosse realizzata senza ragioni economiche apprezzabili diverse da quelle meramente fiscali, rimane applicabile la censura potenziale di operazione abusiva ex art. 10-bis dello statuto del contribuente. Sul punto, peraltro, si rileva che allo stato non risulta una prassi dell’Amministrazione finanziaria che affronti specificamente il caso. Le conclusioni presentate vanno, quindi, considerate con la dovuta cautela e verificate nel caso concreto.

 
 
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