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L’IRAP per gli studi associati: la Corte Costituzionale smonta l'automatismo del Fisco

  • 14 ore fa
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Con la sentenza n. 153/2026, depositata il 24 luglio, la Corte Costituzionale ha ridisegnato i confini dell'IRAP per i professionisti che operano in uno studio associato.

Il nodo riguarda l'art. 1, comma 8, della legge 234/2021, che dal 2022 esclude dall'IRAP le persone fisiche esercenti arti e professioni. Sin dalla sua entrata in vigore, l'Agenzia delle Entrate ha escluso (circolare 4/E/2022) da tale esenzione le associazioni professionali, richiamando l'art. 5, comma 3, lett. c) TUIR, che le equipara alle società semplici - soggetti passivi IRAP ex art. 3, comma 2, lett. c) d.lgs. 446/1997, per cui l'art. 2, comma 1, prevede che l'attività "costituisce in ogni caso presupposto d'imposta". Su questa base la Cassazione (SS.UU., n. 7371/2016) ha ritenuto irrilevante ogni verifica sull'autonoma organizzazione.

La Consulta, investita da un caso di uno studio notarile fiorentino, ha ora respinto questa lettura automatica, statuendo che l'equiparazione alla società semplice presuppone che la professione sia effettivamente svolta "in forma associata", non risultando sufficiente l’esistenza di un semplice vincolo associativo. Se il professionista opera individualmente, con clientela e responsabilità proprie, e l'associazione ha funzione solo organizzativa (con il fine unico, per esempio, di condividere le spese comuni), l'attività resta riferibile al professionista persona fisica, senza confondersi con il soggetto collettivo.

A corredo, la Corte Costituzione si è espressa anche sul tema dell'onere della prova, ribaltandolo in favore del contribuente: non è (più) il professionista a dover dimostrare l'assenza di autonoma organizzazione, ma è l'Amministrazione finanziaria a dover provare che l'attività è concretamente svolta in forma associata.

In ragione del principio espresso in tale sentenza, appare probabile prevedere l’apertura di un nuovo filone di istanze di rimborso e contenziosi tributari, sulla scorta di quanto già osservato con riferimento ai professionisti individuali prima e a seguito della riforma legislativa.

 
 
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